Cassazione Penale, Sentenza n. 08740/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di applicazione in executivis della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra più sentenze irrevocabili (processi PRIMA, IRIS, CERBERO e con riferimento al novum CAGLIOSTRO), deducendo identità della compagine associativa, continuità territoriale e unità del disegno criminoso nonostante valutazioni divergenti operate in sede di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestata infondatezza. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p. solo se il giudice della cognizione non ha già escluso il vincolo mediante giudicato sostanziale; la valutazione negativa della Corte di appello nel processo IRIS circa la non unità del disegno criminoso tra PRIMA e IRIS e le concrete differenze individuate (diverso ambito territoriale, diversa compagine, diverso oggetto dei reati nel processo CERBERO, esclusione aggravante mafiosa in CERBERO, ecc.) impediscono la riconduzione in continuazione. Inoltre il cosiddetto novum rappresentato dalla sentenza CAGLIOSTRO non produce effetto utile per superare la preclusione, essendo la giurisprudenza richiamata non applicabile alla fattispecie; infine, la mera prospettazione accusatoria o la generica previsione nell'imputazione non sostituiscono elementi di fatto definitivi richiesti per il riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità, in sede esecutiva, di applicare la continuazione tra più sentenze irrevocabili, ma solo se il giudice della cognizione non ha escluso la continuazione con statuizione di giudicato; carattere sussidiario dell'intervento dell'esecuzione.
art. 81 cod. pen.
Istituto della continuazione fra più reati: la sua applicazione richiede l'accertamento dell'unità del disegno criminoso; in sede esecutiva può rideterminare le pene solo se non preclusa dal giudicato di merito.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la presenza o esclusione dell'aggravante di metodo mafioso e la concreta natura della cosca sono elementi decisivi per valutare l'unità del disegno criminoso e l'idoneità alla continuazione.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sul traffico di sostanze stupefacenti: la diversità dei reati fini (es. stupefacenti vs. associativo mafioso) e la mancata contestazione concreta nei primi procedimenti ostano al riconoscimento della continuazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Procedimento per patteggiamento/accordo con il GUP: le statuizioni pronunciate con questo rito possono costituire elementi valutabili in esecuzione, ma non annullano il valore preclusivo di un giudicato di cognizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la forma e i limiti della impugnazione per cassazione; utilizzata per delimitare la motivazione del ricorso nei termini consentiti.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Censura in cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione rilevabile nei motivi di impugnazione.
art. 663 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza sulla possibilità che provvedimenti di cumulo sopravvenuti includano nuovi reati idonei a imporre una rivalutazione del vincolo della continuazione in sede esecutiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può riunire o applicare la continuazione fra più sentenze irrevocabili solo se il giudice della cognizione non ha già escluso l'unità del disegno criminoso con statuizione di giudicato; il giudicato di merito ha efficacia preclusiva sostanziale.
- La continuazione richiede l'accertamento di concreti indicatori: omogeneità dell'oggetto criminose, contiguità spazio-temporale, identità o elevata sovrapposizione dei soggetti, modalità operative e programmazione dei reati già al momento del primo fatto; una mera sovrapposizione temporale o generiche deduzioni accusatorie non sono sufficienti.
- La sopravvenienza di nuovi provvedimenti (cumulo) può giustificare una rivalutazione in sede esecutiva solo se introducono elementi nuovi e determinanti che incidono direttamente sui fatti già valutati e rientrano nell'ambito applicativo riconosciuto dall'art. 671 c.p.p.; non è sufficiente il richiamo a mere imputazioni o a valutazioni non risolutive.
- Differenze concrete tra le associazioni (diversa compagine, diversa base territoriale, esclusione aggravante mafiosa in uno dei procedimenti) rafforzano l'esclusione della continuazione; l'evoluzione soggettiva del singolo imputato (es. promozione da ruolo di picciotto a capo) non basta di per sé a dimostrare un disegno criminoso unitario.
- In sede di esecuzione il giudice deve ancorare la decisione ai fatti definitivamente accertati e non alle prospettazioni accusatorie non convertite in giudicato; la richiesta difensiva deve quindi puntare su elementi di fatto e di prova già definiti o su un novum processuale pienamente idoneo a rimettere in discussione il giudicato.
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