Ordinanza n. 384/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento 1) del Decreto prot. n. 2523 datato 09.08.2024 e successive rettifiche (decreto prot. n. 2530 datato 12.08.2024 e decreto prot. n. 2902 del 30.08.2024) del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con cui sono state approvate e pubblicate le graduatorie generali di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per i posti ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado per la Regione Lombardia, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente alla posizione 108 con punti 204,75 e contestuale attribuzione della riserva, di cui all’art. 13, comma 9 del D.M. n. 205/23; 2) di ogni atto o provvedimento collegato e consequenziale, ivi compresa la scheda di valutazione dei titoli elaborata dalla Commissione giudicatrice per ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado per la Regione Lombardia, nella parte in cui, nella sezione “Titoli di servizio”, ha attribuito al ricorrente pt. 0 anziché pt. 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito del concorso per posti ADSS nella Regione Lombardia e scheda di valutazione dei titoli, nella parte relativa all'attribuzione dei punti per i titoli di servizio e alla mancata inclusione del candidato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie generali di merito approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non è stato inserito alla posizione 108 con il punteggio di 204,75 e non gli è stata attribuita la riserva prevista dalla disciplina concorsuale. Ha inoltre contestato la scheda di valutazione dei titoli, deducendo che nella sezione relativa ai titoli di servizio gli sono stati attribuiti 0 punti anziché 6. Con l'ordinanza in esame il TAR non decide i motivi di legittimità dedotti, ma richiede al ricorrente di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione nel merito e, in caso affermativo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di attività istruttoria.
La decisione
Il TAR dispone un incombente istruttorio finalizzato a verificare la permanenza dell'interesse alla definizione del ricorso. Il ricorrente deve depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, una breve memoria con la dichiarazione motivata circa la permanenza o meno dell'interesse, l'aggiornamento della vicenda e l'indicazione di eventuali esigenze istruttorie. Il Collegio avverte espressamente che il mancato adempimento potrà essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza non definisce il merito né concede o nega una tutela cautelare; ordina inoltre alla Segreteria di comunicarla alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte e dell'eventuale mancata collaborazione all'accertamento della permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte invitata a dichiarare la permanenza dell'interesse come elemento idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al procedimento.
art. 13, comma 9, D.M. n. 205/2023
Disposizione sulla riserva concorsuale invocata dal ricorrente, senza essere oggetto di valutazione nel merito nell'ordinanza.
D.M. 6 dicembre 2023, n. 2575
Disciplina concorsuale sulla cui base sono state formate le graduatorie impugnate; l'ordinanza non ne interpreta le disposizioni sostanziali.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve stabilire se il ricorso conservi utilità concreta e attuale, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse e di aggiornare la situazione relativa alla controversia.
- L'invito giudiziale a dichiarare la permanenza dell'interesse, se accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze processuali, costituisce un incombente istruttorio il cui mancato adempimento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione.
- L'inerzia della parte previamente compulsata dal giudice può giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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