Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto prefettizio che aveva disposto, in esecuzione di una sentenza penale irrevocabile o comunque divenuta non più impugnata nei termini, la sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi nei confronti della ricorrente, a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione di parte dei reati contestati in sede penale e della conferma nel resto della sentenza di primo grado. La interessata aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace, sostenendo che, essendo intervenuta l'estinzione del reato, non potesse essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale di Terni, quale giudice di appello, ha riformato la decisione ritenendo che la statuizione della Corte d’appello penale avesse comunque confermato anche la sanzione accessoria e che il giudice di pace, con il rimedio ex d.lgs. 150/2011, non potesse incidere su un titolo ormai coperto da giudicato penale. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 578 c.p.p. e dell’art. 244 C.d.S., sostenendo che la Corte d’appello penale non avrebbe potuto decidere sulle sanzioni amministrative accessorie e che la formula 'conferma nel resto' sarebbe stata solo di stile; 2) ulteriore violazione delle medesime norme e omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente ravvisato ultrapetizione nel giudizio del giudice di pace. L’Ufficio territoriale del Governo non ha svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminandoli congiuntamente perché strettamente connessi. Ha stabilito che la sentenza penale della Corte d’appello di Perugia, dichiarando l’estinzione di alcuni reati ma confermando nel resto la decisione di primo grado, aveva mantenuto ferma anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, irrogata ai sensi dell’art. 222 C.d.S. e da eseguire secondo l’art. 224 C.d.S. La formula utilizzata non era una clausola di stile, ma una statuizione suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione contro la sentenza penale, non già con opposizione davanti al giudice di pace ex d.lgs. 150/2011. In mancanza di tale impugnazione, la decisione era divenuta irrevocabile anche sul punto, sicché il prefetto si era limitato ad agire come organo esecutivo senza discrezionalità sulla durata della sanzione. Di conseguenza, il giudice di pace, accogliendo l’opposizione, aveva illegittimamente inciso sul titolo esecutivo e violato il giudicato penale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; nulla sulle spese per mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e, nel caso del terzo motivo, anche l'art. 112 c.p.c.
art. 578 c.p.p.
La Corte ne esclude la pertinenza: la norma regola gli effetti civili della declaratoria di estinzione del reato, ma non incide sulla ricostruzione delle statuizioni relative alla sanzione amministrativa accessoria nel titolo penale irrevocabile.
art. 244 C.d.S.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi per cui la sanzione accessoria non sarebbe stata validamente confermata, ma la Corte ritiene infondato il richiamo.
art. 222 C.d.S.
Viene indicato come base della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente disposta in sede penale.
art. 224 C.d.S.
È richiamato come norma che disciplina la fase applicativa/esecutiva della sanzione amministrativa accessoria da parte del prefetto secondo quanto stabilito dal giudice penale.
art. 6 d.lgs. 150/2011
È il rimedio azionato davanti al giudice di pace; la Corte afferma che tale opposizione non poteva essere usata per incidere sul titolo esecutivo coperto da giudicato penale.
art. 112 c.p.c.
È invocato per denunciare ultrapetizione, ma la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale sul punto.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Sono richiamati per giustificare il mancato rinnovo della notifica al contraddittore, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo ed evitamento di attività superflue.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dà atto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza penale d’appello, dopo la declaratoria di estinzione del reato, conferma nel resto la decisione di primo grado, la conferma può riguardare anche la sanzione amministrativa accessoria già disposta in sede penale, se questa era parte del decisum e non è stata tempestivamente impugnata.
- La formula 'conferma nel resto' non va automaticamente considerata una clausola di stile: va interpretata secondo il contenuto complessivo della sentenza e del sistema normativo applicabile, verificando se comprenda anche le statuizioni accessorie.
- La sanzione amministrativa accessoria disposta dal giudice penale, una volta divenuta irrevocabile, costituisce titolo esecutivo rispetto al quale l’autorità amministrativa si limita all’esecuzione, senza potere discrezionale sulla misura già determinata.
- L’opposizione proposta davanti al giudice ordinario non può essere utilizzata per incidere su un titolo penale irrevocabile, quando ciò comporti una sostanziale elusione del giudicato penale.
- L’art. 578 c.p.p. disciplina il rapporto tra estinzione del reato e statuizioni civili, ma non consente di mettere in discussione, per questa via, statuizioni penali accessorie divenute definitive.
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