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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14358/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Macrì impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha ritenuto colpevole del delitto di furto di energia elettrica aggravato (anche per destinazione a pubblico servizio) e gli ha applicato aumenti per aggravanti e recidiva. Il ricorso si fonda su due motivi: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione per non aver valutato documenti (in particolare un contratto di locazione intestato a Maria Immacolata Bevilacqua) e per aver dato per scontate le sommarie informazioni della madre dell'imputato, trascurando la dichiarazione di Bevilacqua che avrebbe ammesso l'allaccio abusivo all'insaputa del Macrì, con conseguente dubbio sulla responsabilità penale; (2) insussistenza dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio perché il cavo abusivo serviva esclusivamente l'abitazione del ricorrente e l'energia sottratta era destinata solo a quest'ultima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della doglianza relativa all'art. 192 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita l'uso di tale censura in Cassazione e confermando che la valutazione di credibilità e della rilevanza delle prove è rimessa al giudice di merito; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello che ha giudicato non credibili le dichiarazioni spontanee del ricorrente e della compagna. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza e ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. è applicabile anche quando l'allaccio abusivo è effettuato a terminali collocati in una proprietà privata, poiché rileva la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio che viene distolta; nel caso specifico non risultava alcun contratto di fornitura legittimo per l'abitazione, rafforzando l'applicabilità dell'aggravante. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Non è ammesso dedurre in Cassazione la violazione di questa norma per contestare la valutazione delle prove quando ciò equivale a sollecitare una rinnovata valutazione del compendio probatorio; i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali non possono essere superati con la lett. c) dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti formali e sostanziali delle censure ammissibili in Cassazione; la Corte ha richiamato tali limiti per escludere il primo motivo di ricorso.

  • art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

    L'aggravante 'destinazione a pubblico servizio' si applica anche quando l'energia è sottratta mediante allaccio abusivo a terminali su proprietà privata, poiché rileva la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio che viene distolta.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di una sentenza limitandosi a denunciare la violazione dell'art. 192 c.p.p. per rinnovata valutazione delle prove: la valutazione di credibilità e la scelta tra versioni contrapposte è riservata al giudice di merito.
  • Le doglianze sulla carenza o illogicità della motivazione sono ammissibili solo nei limiti fissati dall'art. 606 c.p.p.; tentativi di aggirare tali limiti con altre formule saranno dichiarati inammissibili.
  • L'aggravante per 'destinazione a pubblico servizio' (art. 625(1)(7) c.p.) può trovare applicazione anche quando l'allaccio abusivo è collegato a impianti privati: rileva la sottrazione di energia destinate alla collettività/servizio pubblico che viene di fatto deviata.
  • L'esistenza di un valido contratto di fornitura può, in casi diversi, escludere l'aggravante (es. furto mediante manomissione del contatore di un utente già fornito), pertanto per contrastare l'aggravante è importante provare l'esistenza e l'efficacia di un rapporto contrattuale di fornitura a favore dell'utente.
  • Se in sede penale si contesta che terzi abbiano materialmente effettuato l'allaccio abusivo, è necessario produrre elementi documentali o testimonianze forti che pongano seri dubbi sulla responsabilità personale; le dichiarazioni generiche o contraddittorie del difensore possono essere ritenute insufficienti dal giudice di merito.

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