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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40766/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata su un compendio pignorato. Un soggetto aveva proposto, in un separato giudizio, domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile promesso in vendita, allegando l'inadempimento del promittente venditore; tale domanda era stata trascritta dopo la trascrizione del pignoramento originario. Dopo la sentenza di merito favorevole sul trasferimento coattivo e dopo la successiva conferma in appello, gli eredi del promissario acquirente hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere divenuti proprietari del bene e che, in ogni caso, la successiva definitività della sentenza ex art. 2932 c.c. e il preteso giudicato esterno avrebbero dovuto impedire la vendita forzata. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2932 c.c., per non avere la corte d'appello considerato il giudicato formatosi sulla sentenza che disponeva il trasferimento coattivo e per avere ritenuto inefficace l'effetto traslativo; 2) violazione degli artt. 2932 e 372 c.c. e dell'art. 111 Cost., per omessa considerazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza di legittimità del 2014 che aveva definito quel giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva l'impugnazione nei confronti di una delle controricorrenti e, soprattutto, ha ravvisato plurimi vizi di inammissibilità: carenza dell'esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; omessa specificazione della collocazione e produzione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; deduzione, con il primo motivo, di un errore di fatto percettivo denunciabile semmai con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.; derivata inammissibilità del secondo motivo, costruito sul medesimo assunto probatorio; mancato apprezzamento della ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla posteriorità della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. rispetto al pignoramento e sull'assenza di prova della definitività della sentenza di trasferimento, presupposto necessario per l'opposizione di terzo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    l'opposizione di terzo all'esecuzione presuppone che l'opponente dimostri un titolo proprietario o comunque incompatibile con l'esecuzione sul bene pignorato.

  • art. 2932 c.c.

    la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare rileva nei rapporti con i terzi secondo il regime della trascrizione; se trascritta dopo il pignoramento non può prevalere sul creditore procedente e sugli intervenuti.

  • art. 2652, n. 2, c.c.

    l'efficacia prenotativa della trascrizione della domanda giudiziale opera secondo le regole della priorità della trascrizione.

  • art. 2915 c.c.

    gli effetti degli atti trascritti si confrontano con le formalità pregiudizievoli già iscritte o trascritte sul bene.

  • art. 327 c.p.c.

    il ricorso per cassazione era tardivo rispetto al termine lungo di impugnazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere una compiuta e chiara esposizione dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza o insufficienza di tale esposizione comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda e dove essi siano rinvenibili nel fascicolo.

  • art. 2668-ter c.c.

    la durata della trascrizione del pignoramento e la sua eventuale rinnovazione incidono sulla permanenza dell'efficacia della formalità.

  • art. 2668-bis c.c.

    anche la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. è soggetta al regime di efficacia temporale e alla necessità di rinnovazione.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto e attuale; la possibile inefficacia della trascrizione poteva incidere sull'interesse, ma la questione non è stata utilmente devoluta.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore nella percezione dell'esistenza in atti di un documento integra errore revocatorio e non vizio deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla dedotta omessa considerazione del giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non contiene una chiara e completa esposizione dei fatti rilevanti e la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure.
  • L'errore del giudice che consista nella mancata percezione dell'esistenza in atti di un documento integra, di regola, un errore di fatto revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione.
  • L'opposizione di terzo all'esecuzione richiede la dimostrazione di un diritto incompatibile con il pignoramento; se il titolo di acquisto deriva da domanda ex art. 2932 c.c. trascritta dopo il pignoramento, esso non prevale sui creditori procedenti e intervenuti.
  • Per far valere in cassazione il giudicato esterno occorre dedurre in modo autosufficiente il contenuto del giudicato e provare la sua rituale produzione; la mera allegazione non basta.
  • Il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura delle autonome ragioni poste a base della decisione comporta inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContratto preliminareCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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