Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 8855/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’esecuzione del giudicato Costituito dalla sentenza n. 1875/2024 emessa dalla corte di appello di roma, sezione lavoro, consigliere relatore dott.ssa piantadosi, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1483/2021, pubblicata in data 17/05/2024, notificata in data 04/12/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202505714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora compiuta esecuzione del giudicato costituito da una sentenza della Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1875/2024 della Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 17 maggio 2024, notificata il 4 dicembre 2024 e dichiarata passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati né il contenuto delle statuizioni della sentenza da eseguire né le concrete censure rivolte alla condotta dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di fissazione della somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Ritenendo opportuno acquisire chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte, ha disposto un incombente istruttorio: il Ministero resistente deve depositare una relazione sui fatti entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull'esecuzione del giudicato, sulle somme coercitive o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta del ricorrente di fissazione di una somma coercitiva per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.