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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26910/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di ottenere l'inquadramento nel primo livello dei quadri direttivi previsto dal CCNL applicabile, con decorrenza dal 6 ottobre 2011, sostenendo di aver svolto mansioni superiori e di aver maturato i requisiti professionali richiesti. La corte territoriale aveva però negato il riconoscimento, valorizzando la disciplina dell'accordo sindacale del 28 settembre 2010, che prevedeva un percorso procedimentalizzato di progressione: tirocinio, rilascio della procura di rappresentanza tecnica, inquadramento provvisorio in un livello inferiore e successivo passaggio a quadro direttivo solo dopo un anno e previa valutazione positiva di una Commissione tecnica. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione dell'art. 2103 c.c. per avere la corte d'appello sostituito alla disciplina legale quella pattizia; motivazione apparente e contraddittoria sul rapporto tra mansioni superiori e meccanismo contrattuale di progressione; violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la valutazione positiva della Commissione fosse stata allegata, non contestata e comunque istruttoriamente richiesta; ulteriore vizio motivazionale per la mancata ammissione delle prove articolate per dimostrare l'idoneità già riconosciuta dalla Commissione. La società ha resistito con controricorso e, in via incidentale condizionata, ha contestato l'interpretazione delle norme collettive e la loro validità rispetto alla disciplina pubblicistica richiamata in relazione alla natura dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente ai motivi terzo, quarto e quinto, rigettando i primi due. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata considerazione della non contestazione e all'omessa/insufficiente valutazione delle istanze istruttorie sulla circostanza decisiva della valutazione positiva della Commissione tecnica, circostanza che la corte d'appello non poteva ignorare né escludere senza adeguata motivazione. Ha invece ritenuto infondati i motivi con cui si invocava la prevalenza dell'art. 2103 c.c. sulla disciplina collettiva, affermando che, per i quadri, la legge n. 190/1985 rimette alla contrattazione collettiva la definizione dei requisiti di appartenenza e dei meccanismi di progressione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza, poiché la sentenza impugnata non conteneva una statuizione effettiva sui profili dedotti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La norma sulla mansioni superiori non impedisce, nella materia dei quadri, che la contrattazione collettiva disciplini requisiti e percorso di inquadramento; il suo rilievo va coordinato con la disciplina speciale.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile quando è apparente o contraddittoria, specie se non spiega il mancato esame di domande istruttorie decisive.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge prospettata con riferimento sia alla disciplina del lavoro sia alla normativa collettiva.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro evocato per i vizi di motivazione apparente/contraddittoria e per la violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve considerare i fatti non specificamente contestati come pacifici; la non contestazione rileva ai fini probatori.

  • art. 2 L. n. 190/1985

    Per la categoria dei quadri, i requisiti di appartenenza sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, senza gerarchia necessaria tra le due fonti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

  • artt. 82 e 90, comma 9 CCNL applicato al rapporto del 9/10/2008

    Richiamati dal ricorso incidentale per sostenere una diversa lettura dei requisiti di inquadramento.

  • art. 36 contratto integrativo aziendale del 28/8/2008

    Richiamato come parte della disciplina pattizia del percorso professionale.

  • artt. 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/9/2010

    Prevedono il percorso di progressione professionale e la valutazione della Commissione tecnica quale passaggio necessario per il riconoscimento del livello superiore.

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    Richiamato nel ricorso incidentale come fonte di disciplina inderogabile in materia di assunzioni/politiche di personale.

  • art. 9, comma 29, d.l. n. 78/2010

    Richiamato per sostenere l'applicazione di limiti alle politiche assunzionali delle società inserite nel conto economico consolidato della PA.

  • art. 4 d.l. n. 95/2012

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno di vincoli pubblicistici sulle società controllate dalla PA.

Massime di principio

  • Per la categoria dei quadri, la legge rimette alla contrattazione collettiva la definizione dei requisiti di appartenenza e dei percorsi di progressione professionale; quando il contratto collettivo prevede un meccanismo procedimentalizzato con valutazione di idoneità, il riconoscimento della qualifica superiore non può prescindere dal rispetto di tale procedura.
  • In presenza di un fatto specificamente allegato e non contestato, il giudice di merito deve trattarlo come pacifico o, se intende discostarsene, motivare in modo espresso il proprio dissenso rispetto alla valutazione già compiuta nel primo grado.
  • Il giudice non può affermare l'insussistenza di un fatto decisivo e, al contempo, omettere di pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate proprio per provarlo; la mancata ammissione della prova, se incide su un fatto centrale e controverso, integra vizio di motivazione.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se la sentenza impugnata non contiene una reale soccombenza sulla questione dedotta; le questioni non decise nel merito possono essere riproposte al giudice di rinvio.
  • La disciplina delle mansioni superiori ex art. 2103 c.c. deve essere coordinata con eventuali norme speciali e con la contrattazione collettiva che, per specifiche categorie, preveda requisiti ulteriori o percorsi di accesso alla qualifica superiore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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