Sentenza n. 2006/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 16513/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto il danno patrimoniale per le spese di terapia sostenute dal minore soltanto dal 19 gennaio 2022 all’aprile 2023 e aveva respinto la domanda di danno non patrimoniale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato la sentenza del TAR chiedendo il riconoscimento dell’intero danno patrimoniale sostenuto per le terapie comportamentali del minore e del danno non patrimoniale quantificato in 5.000 euro. L’unico motivo d’appello è stato rubricato come error in iudicando, contraddittorietà e illogicità della motivazione, omessa valutazione della cronologia delle prescrizioni specialistiche e omessa valutazione della legittima aspettativa. Quanto al danno patrimoniale, gli appellanti hanno sostenuto che l’obbligo della ASL fosse sorto già nel 2020, quando il minore era stato diagnosticato presso una struttura ospedaliera pubblica e i genitori avevano chiesto l’inserimento presso un centro privato convenzionato. Quanto al danno non patrimoniale, hanno contestato il rigetto della domanda risarcitoria fondata sul pregiudizio derivante dalla mancata tempestiva erogazione di un trattamento riabilitativo adeguato. La ASL e la Regione Lazio non si sono costituite in appello.
La decisione
L’appello è stato parzialmente respinto e parzialmente accolto. Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto della pretesa di estendere il danno patrimoniale al periodo anteriore al 19 gennaio 2022. Secondo il giudice, le linee guida regionali attribuiscono al pediatra di libera scelta il compito di formulare il sospetto diagnostico e indirizzare il paziente all’unità multidisciplinare competente della ASL; spetta poi esclusivamente all’unità operativa della ASL effettuare la valutazione multidisciplinare, prendere in carico il minore e definire il progetto terapeutico, secondo standard relativi a personale, obiettivi e utilità del trattamento. La diagnosi ospedaliera, la prescrizione di un intervento integrato e la prenotazione presso un centro convenzionato non equivalevano quindi all’attivazione del procedimento presso la ASL. Poiché i genitori non si erano rivolti all’unità competente prima del ricorso al TAR, il procedimento era iniziato con la diffida del 20 dicembre 2021; decorso il termine ordinario di trenta giorni, le spese sostenute dal 19 gennaio 2022 fino alla proposta terapeutica dell’aprile 2023 erano risarcibili, mentre non lo erano quelle anteriori. Il Consiglio ha invece accolto la censura relativa al danno non patrimoniale. Ha ritenuto provato per presunzioni semplici il pregiudizio dinamico-relazionale ed esistenziale subito dal minore per la mancata tempestiva predisposizione di una rete di supporto e di un progetto terapeutico unitario e coordinato. Il danno non è stato considerato in re ipsa, ma desumibile dagli elementi fattuali allegati, quali la compromissione della qualità della vita e delle relazioni sociali e scolastiche del minore. La liquidazione è stata limitata a 5.000 euro, corrispondenti alla domanda formulata in primo grado, non potendo il giudice riconoscere in appello una somma superiore senza violare il divieto di ultrapetizione e il divieto di domanda nuova. La ASL Roma 3 è stata condannata anche alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 2.500 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
La responsabilità da ritardo dell’amministrazione può fondare il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla mancata tempestiva conclusione del procedimento, quando siano provati il ritardo e il danno.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
In assenza di uno specifico termine previsto dalle linee guida regionali, il giudice ha applicato il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento; il risarcimento delle spese è stato riconosciuto dal giorno successivo alla scadenza di tale termine.
art. 26 l. 833/1978
È richiamato dagli appellanti con riferimento all’erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso strutture convenzionate, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque necessaria la previa valutazione e presa in carico da parte dell’unità competente della ASL.
DGR Regione Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018
Le linee guida regionali attribuiscono al pediatra di libera scelta la formulazione del sospetto diagnostico e l’invio all’unità multidisciplinare della ASL; riservano a tale servizio la valutazione multidisciplinare, la presa in carico e la predisposizione del progetto terapeutico.
Massime di principio
- Per ottenere dall’azienda sanitaria l’erogazione o il rimborso di un trattamento riabilitativo, la diagnosi o prescrizione proveniente da una struttura ospedaliera e la mera prenotazione presso un centro convenzionato non sostituiscono la previa valutazione multidisciplinare e la presa in carico da parte dell’unità competente della ASL, quando la disciplina regionale attribuisce a quest’ultima la definizione del progetto terapeutico.
- Quando la disciplina speciale non stabilisce un termine per la conclusione del procedimento sanitario di presa in carico, trova applicazione il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. 241/1990; le spese sostenute dal privato possono essere risarcite, per il ritardo amministrativo, dal giorno successivo alla scadenza del termine fino alla conclusione del procedimento.
- Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata o tardiva presa in carico sanitaria di un minore con disabilità non è risarcibile in re ipsa, ma può essere provato mediante presunzioni semplici sulla base di elementi fattuali idonei a dimostrare il peggioramento della qualità della vita e la compromissione delle relazioni sociali e scolastiche.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non consente al giudice d’appello di riconoscere una somma superiore a quella domandata in primo grado, poiché ciò violerebbe il divieto di ultrapetizione e integrerebbe una domanda nuova.
- La mera inerzia dell’amministrazione sanitaria non determina automaticamente il diritto al rimborso delle spese sostenute anteriormente all’attivazione del procedimento presso l’unità amministrativa competente, se il privato non dimostra di aver rivolto a tale unità una richiesta idonea a porla nella condizione di procedere alla presa in carico.
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