Cassazione Civile, Ordinanza n. 06809/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni privati davanti al Tribunale di Paola per far dichiarare l'acquisto per usucapione di un'area sita in Amantea, catastalmente indicata come particella n. 1214 del foglio 7. Nel giudizio intervenivano anche un vicino, che sosteneva di utilizzare esclusivamente la striscia di terreno per accedere al proprio immobile e ne rivendicava l'usucapione, e il Comune, che invece affermava la natura demaniale dell'area, qualificandola come strada pubblica facente parte della viabilità comunale. Il Tribunale rigettava le domande di usucapione e accoglieva la domanda del Comune, dichiarando il bene demaniale. La Corte d'appello confermava nel merito, riformando solo le spese. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) hanno contestato la valutazione del certificato di destinazione urbanistica, sostenendo che avesse valore di prova legale non superabile senza querela di falso e che dimostrasse la proprietà privata; 2) hanno dedotto la violazione delle norme sulla demanialità e sull'usucapione, sostenendo che la presunzione di demanialità non potesse operare in presenza di documentazione catastale e urbanistica indicativa di verde privato; 3) hanno denunciato motivazione apparente o assente, lamentando che la Corte d'appello si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado senza rispondere alle censure sulla reale estensione dell'area; 4) hanno dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la striscia di terreno fosse divisa in due parti, di cui solo una corrispondente al vicolo pubblico e l'altra alla particella rivendicata; 5) hanno denunciato ultrapetizione e violazione del contraddittorio, assumendo che il giudice avesse arbitrariamente rimodellato le misure del bene fino a coinvolgere proprietà confinanti; 6) hanno infine censurato il rigetto nel merito della domanda di usucapione, affermando che le prove avrebbero dimostrato un possesso pieno, mediante pavimentazione del terreno e utilizzo per impianti privati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ha escluso il vizio di motivazione apparente nel terzo, ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di un fatto storico decisivo e per la presenza di doppia conforme, ha dichiarato inammissibile il quinto perché non coglieva la ratio decidendi e ha ritenuto assorbito/inammissibile il sesto alla luce della conferma della natura demaniale e della non usucapibilità del bene. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro, che a sua volta aveva confermato la sentenza di primo grado sia nella parte in cui aveva escluso l'usucapione del bene, sia nella parte in cui aveva riconosciuto la natura demaniale della particella n. 1214, ritenuta coincidente con la Via Nuova e quindi inusucapibile. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati distinguendo tra violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; il vizio ex n. 5 non è deducibile in presenza di doppia conforme nei limiti indicati dalla legge processuale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di titolo di proprietà e di prova del carattere privato dell'area, potesse operare la presunzione di demanialità.
art. 2700 c.c.
Invocato dai ricorrenti per attribuire efficacia di prova legale al certificato di destinazione urbanistica; la Corte ha escluso che tale documento avesse valore costitutivo o fosse prova legale della titolarità del bene.
art. 922 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di acquisto della proprietà; la Corte ha confermato che l'acquisto a titolo originario per usucapione presuppone il possesso utile, qui ritenuto non dimostrato e comunque irrilevante rispetto alla demanialità del bene.
art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47
Citato dai ricorrenti nel primo motivo; non emerge un autonomo principio applicato dalla Corte oltre al tema della documentazione urbanistica.
art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Citato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte ne ha trattato solo in connessione al valore del certificato di destinazione urbanistica.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi istruttori è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
art. 221 c.p.c. e segg.
Citati dai ricorrenti in relazione alla querela di falso; la Corte ha escluso che fosse necessaria per mettere in discussione il certificato di destinazione urbanistica, perché tale certificato non ha efficacia di prova legale sulla proprietà.
art. 822 c.c.
Richiamato in tema di beni demaniali; la Corte ha valorizzato la presunzione di demanialità per le strade appartenenti alla rete viaria comunale.
art. 824 c.c.
Richiamato in relazione al regime dei beni demaniali degli enti territoriali.
art. 1158 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di usucapione; la Corte ha escluso l'usucapibilità del bene in quanto accertato demaniale.
art. 1159 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha ravvisato presupposti per l'acquisto a titolo originario o derivativo.
art. 22, All. F, L. 2248/1865
La Corte ha applicato la presunzione di demanialità della strada comunale, ritenendo provati i presupposti fattuali della sua appartenenza alla rete viaria pubblica.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione, che la Corte ha escluso perché la sentenza d'appello era logicamente e adeguatamente motivata.
art. 132 c.p.c.
Invocato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la decisione conteneva un percorso argomentativo completo e coerente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul requisito motivazionale della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 348-ter c.p.c.
Applicato per escludere la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte ha escluso violazioni del contraddittorio perché la decisione non faceva stato verso terzi estranei al giudizio.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo; esclusa la violazione per mancanza di litisconsorzio necessario rispetto a soggetti estranei non destinatari di statuizioni vincolanti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita ultrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice di merito si fosse pronunciato oltre i limiti della domanda.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento del merito.
art. 360 c.p.c.
L'omesso esame è stato escluso perché il fatto dedotto era stato comunque scrutinato dal giudice di merito e, inoltre, la censura era preclusa dalla doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il certificato di destinazione urbanistica ha natura meramente dichiarativa e non costituisce prova legale della titolarità del bene; il giudice può discostarsene quando risulti incompatibile con l'effettiva destinazione dell'area.
- I dati catastali e la certificazione urbanistica non vincolano il giudice nell'accertamento del regime dominicale del bene, potendo essere superati da elementi fattuali convergenti sulla sua effettiva inclusione nella rete viaria pubblica.
- Per le strade o aree inserite nell'assetto viario comunale, attraversanti un luogo abitato e oggetto di interventi pubblici coerenti con la destinazione a uso collettivo, può operare la presunzione di demanialità in assenza di un titolo di proprietà privata e di prova contraria adeguata.
- La presunzione di demanialità non è esclusa da elementi accidentali o marginali, come la mancata illuminazione o l'interclusione parziale, quando l'area risulti comunque utilizzata uti cives e funzionalmente collegata alla viabilità pubblica.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o degli indizi per ottenere un diverso giudizio di merito sulla natura del bene o sull'estensione dell'area contestata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non è ammissibile se il fatto è stato comunque esaminato dal giudice di merito o se la censura mira solo a contestare singoli elementi istruttori o valutazioni alternative.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice si limita a risolvere la controversia nei limiti dell'area e della domanda effettivamente dedotte in giudizio, senza estendere la decisione a soggetti estranei o a porzioni di bene non ricomprese nella domanda stessa.
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