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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 264/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il rigetto della domanda di protezione internazionale pronunciato dal Tribunale con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 731/2017 depositata il 10 maggio 2017, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché proposto con citazione anziché con ricorso e perché il deposito in cancelleria della citazione notificata era avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il richiedente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2011, sostenendo che il riferimento normativo al deposito del «ricorso» entro sei mesi fosse atecnico e non avesse modificato il regime consolidato, secondo il quale l’appello era proponibile con citazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel regime introdotto dalla modifica dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011, l’appello in materia di protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso; tuttavia, il nuovo orientamento ha costituito un overruling processuale imprevedibile rispetto alla precedente interpretazione consolidata, che ammetteva la citazione. L’affidamento nella regola precedente impone quindi di tutelare la parte che vi si sia conformata, anche quanto alla decorrenza temporale degli effetti del mutamento interpretativo. La Corte non ha deciso nel merito la domanda di protezione internazionale.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 9, D.Lgs. n. 150/2011

    Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

    La disposizione, nel testo modificato, prescrive che l’appello contro la decisione di primo grado sulla protezione internazionale sia introdotto con ricorso.

  • art. 27, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 142/2015

    Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

    La modifica legislativa ha innovato la forma introduttiva dell’appello, imponendo il ricorso anziché la citazione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

    Nel procedimento richiamato, l’appello è soggetto alla forma del ricorso in base alla disciplina speciale modificata.

  • art. 384 c.p.c.

    Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al:principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità

    Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, anche se esso diverge dal successivo orientamento giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Nel regime risultante dalla modifica dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011, l’appello contro la decisione di primo grado sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione.
  • Quando un mutamento giurisprudenziale processuale è imprevedibile e repentino rispetto a un orientamento consolidato che ammetteva una diversa forma dell’atto, l’affidamento della parte nella regola precedente deve essere tutelato; la nuova interpretazione non può essere applicata in modo da pregiudicare la parte che abbia agito conformandosi a quell’orientamento.
  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., anche se difforme dal successivo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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