Sentenza n. 3228/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale N° 1529 del 21.12.2022, con cui la Provincia di Pavia ha approvato il Progetto di Gestione Produttiva dell'ATE g74, sito nel Comune di Cava Manara – loc. Chiavica, affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi a partire dal 22.12.2022; b) dei relativi elaborati, allo stato non noti; c) dei verbali delle Conferenze dei Servizi del 7.6.2018 e del 14.10.2021; d) della relazione istruttoria, rep 698 del 13.12.22, redatta dal responsabile del procedimento dott. Oscar Ragni, allo stato non nota e richiesta con accesso agli atti il 5.2.2023; e) delle eventuali autorizzazioni dei progetti esecutivi di coltivazione cava (ex art. 12 l.r. 14/98) dell'ATE g74, allo stato non noti; f) occorrendo, del Decreto di Regione Lombardia. N. 12164 del14/09/2021, di “esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale – ai sensi del d-lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, relativamente al progetto di Gestione Produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo g74 del Piano Cave Provinciale di Pavia, in Comune di Cava Manara; g) occorrendo, del Piano Cave della Provincia di Pavia approvato da Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio regionale del 20 febbraio 2007, n. 344; h) del nulla Osta rilasciato da AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po il giorno 8.8.2022, con riserva di proporre motivi aggiunti in seguito al rilascio degli atti richiesti con pec del 5.2.2023; in via preliminare/pregiudiziale sollevando questione di illegittimità costituzionale dell'art. 28 della L.R. 20/2021 per violazione dell'art. 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione, 97 e 9 della Cost. nonché ai sensi dell'art. 117 comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 e segg. del Codice dell'Ambiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale della Provincia di Pavia di approvazione del Progetto Generale di Gestione Produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg74, connessi atti procedimentali e, occorrendo, atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Bressana Bottarone ha impugnato l'approvazione del Progetto Generale di Gestione Produttiva dell'ATEg74, sito nel Comune di Cava Manara e confinante con il proprio territorio, relativo alla coltivazione di una cava in falda con creazione di un bacino idrico interconnesso con la falda freatica e con le variazioni del livello del fiume Po. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: l'inefficacia del Piano Cave provinciale dal 20 febbraio 2020 e l'illegittimità dell'approvazione del progetto in assenza di un piano vigente; l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della l.r. 20/2021, ove interpretato nel senso di prorogare l'efficacia dei piani cave scaduti e di consentire l'approvazione dei relativi progetti; la mancata Valutazione di Incidenza prevista dalla direttiva Habitat; la violazione delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ATE del Piano Cave; il difetto di istruttoria e di motivazione della conferenza di servizi del 14 ottobre 2021 rispetto alle osservazioni dei Comuni; la violazione del principio di leale collaborazione; la mancata acquisizione, prima dell'approvazione, delle autorizzazioni paesaggistiche e forestali e del parere della Soprintendenza. Nel corso del giudizio la Provincia ha rilevato che, dopo l'atto impugnato, erano stati adottati l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva del 18 aprile 2024 e l'autorizzazione paesaggistica n. 15/23, non impugnate dal Comune. Il Comune ha chiesto il rinvio dell'udienza per predisporre motivi aggiunti contro tali atti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo insussistenti le ragioni eccezionali richieste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e rilevando che la causa era matura per la decisione. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Il progetto generale approvato con la determinazione impugnata è stato infatti assorbito e superato dai successivi provvedimenti provinciali: l'autorizzazione ex art. 12 l.r. 20/2021 del 18 aprile 2024, fondata su un diverso e specifico progetto esecutivo, e l'autorizzazione paesaggistica n. 15/23, adottata sulla base di una distinta istanza. Tali atti hanno concretamente abilitato l'esercizio dell'attività estrattiva e definito in modo attuale sia la posizione della società beneficiaria sia quella del Comune ricorrente. Di conseguenza, il Comune avrebbe dovuto impugnare tempestivamente i provvedimenti sopravvenuti, non potendo continuare a coltivare l'impugnazione dell'atto generale e prodromico senza contestare gli atti che avevano dato concreta attuazione all'attività estrattiva. Il TAR ha inoltre ritenuto tardiva la preannunciata impugnazione dei provvedimenti successivi. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva era stata pubblicata all'albo pretorio; il Comune ricorrente non era il Comune nel cui territorio si sarebbe svolta direttamente l'attività e non rientrava quindi tra i soggetti destinatari della notificazione individuale prevista dall'art. 12, comma 15, l.r. 20/2021. Per il Comune confinante operava pertanto la pubblicazione legale, idonea a far decorrere il termine decadenziale dalla scadenza del periodo di pubblicazione. Il giudice ha valorizzato anche la conoscenza della vicenda già dimostrata dalla proposizione del ricorso originario, la qualifica istituzionale e professionalmente qualificata del Comune, l'esigenza di certezza e stabilità dell'azione amministrativa e l'inesigibilità per l'amministrazione di individuare e notificare individualmente ogni soggetto potenzialmente inciso da effetti riflessi. Analoghe considerazioni sono state ritenute applicabili all'autorizzazione paesaggistica, soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e all'ulteriore regime di pubblicità previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto in deroga al principio di concentrazione e speditezza del processo solo in presenza di ragioni eccezionali; tali ragioni non ricorrevano nel caso concreto.
art. 41, comma 2, c.p.a.
il ricorso deve essere notificato a pena di decadenza entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge
Per gli atti soggetti a pubblicazione legale e non a notificazione individuale, il termine per ricorrere decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione.
art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000
Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge
La pubblicazione all'albo pretorio costituisce forma di pubblicità legale idonea a rendere conoscibile l'atto ai soggetti diversi da quelli destinatari della notificazione individuale.
art. 12, comma 15, l.r. 20/2021
notificazione individuale
La notificazione individuale del provvedimento autorizzatorio è richiesta al soggetto interessato beneficiario e ai Comuni direttamente interessati dall'attività autorizzata, non a tutti i soggetti che possano lamentare effetti riflessi.
art. 146, commi 13 e 14, d.lgs. 42/2004
Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica
Le autorizzazioni paesaggistiche, comprese quelle relative alla coltivazione di cave incidenti su beni paesaggistici, sono sottoposte a uno specifico regime di pubblicità e consultabilità.
art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata per qualificare l'area interessata dal progetto come sottoposta a tutela paesaggistica in quanto collocata in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d'acqua.
art. 12 l.r. 14/1998
È richiamato quale fondamento dell'istanza originaria di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ambito estrattivo.
art. 12 l.r. 20/2021
È richiamato quale base normativa dell'autorizzazione successiva all'esercizio dell'attività estrattiva.
Massime di principio
- Quando un atto generale o prodromico viene seguito da provvedimenti specifici che ne danno concreta attuazione e definiscono in modo attuale la posizione delle parti, l'interesse a impugnare il primo atto viene meno se il ricorrente non impugna tempestivamente anche gli atti successivi, poiché questi ultimi assorbono e cristallizzano la fattispecie lesiva.
- La pubblicazione legale dell'atto fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione nei confronti dei soggetti ai quali la legge non impone la notificazione individuale, anche quando tali soggetti prospettino possibili effetti riflessi dell'atto sulla propria sfera giuridica.
- L'obbligo di notificazione individuale previsto per i provvedimenti autorizzatori rivolti al beneficiario e ai Comuni direttamente interessati dall'attività non si estende a ogni soggetto potenzialmente inciso in via indiretta o riflessa; per questi soggetti opera il regime generale di pubblicità legale.
- La sopravvenuta adozione di provvedimenti autorizzatori autonomi, fondati su un progetto esecutivo distinto e comprensivi delle valutazioni specialistiche necessarie, rende improcedibile l'impugnazione del precedente atto generale quando la contestazione non viene estesa tempestivamente ai nuovi atti.
- La richiesta di rinvio della trattazione per proporre motivi aggiunti contro atti pubblicati da lungo tempo non può essere accolta in assenza di ragioni eccezionali, soprattutto quando la tardività della reazione processuale e la piena maturità della causa impediscano di derogare ai principi di concentrazione e speditezza del giudizio.
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