Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19327/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato in parte il sequestro preventivo. I motivi principali: (i) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 512bis c.p. relativamente ai capi 3), 4) e 5) (interposizione fittizia), sostenendo che, essendo stati esclusi gravi indizi per i capi 1) e 2) e per la aggravante ex art. 416bis.1 c.p., doveva riesaminarsi la sussistenza della fittizia intestazione; si censuravano specifiche valutazioni del Tribunale sulla capacità patrimoniale della moglie Maria Tarulli, la natura e l'entità degli investimenti e l'errata individuazione di canoni/valori e la mancata considerazione di documenti (CILA, libri cespiti, contratti, leasing, finanziamenti). (ii) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 132 TUB rispetto al sequestro di Euro 10.500, sostenendo che le operazioni contestate erano occasionali e successive all'avvio delle attività e quindi non integravano l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorrente privo di legittimazione a impugnare il provvedimento quanto alla restituzione dei beni, posto che la difesa stessa sosteneva la titolarità "reale" dei beni da parte dei familiari (e quindi Ferrara non avrebbe un interesse concreto alla restituzione). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi dell'esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 TUB), richiamando intercettazioni e dichiarazioni che indicavano prestiti in corso e la fattiva collaborazione del figlio e quindi la natura abituale dell'attività; di conseguenza è stato confermato il sequestro delle somme per complessivi Euro 10.500. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512bis c.p.

    Richiamata dalla difesa come parametro di illegittimità della qualificazione della condotta di interposizione fittizia; la Corte non ha accolto la censura procedurale e si è concentrata sulla legittimazione e sui profili di prova relativi alla fittizia intestazione.

  • art. 416bis.1 c.p.

    Citata come aggravante nel quadro delle indagini; il Tribunale aveva escluso la sussistenza dell'aggravante per taluni capi ma ciò non ha impedito la valutazione autonoma della fittizia intestazione e delle altre fattispecie patrimoniali.

  • art. 132 d.lgs. 385/1993 (TUB)

    La Corte conferma che l'esercizio abusivo di attività finanziaria si configura anche quando l'attività è rivolta a una cerchia ristretta, purché sia potenzialmente rivolta a un numero illimitato di soggetti e caratterizzata da abitualità; il Tribunale ha ritenuto provata l'abitualità sulla base di intercettazioni e dichiarazioni.

  • art. 106 d.lgs. 385/1993

    Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte come riferimento alle condotte vietate e alla nozione di esercizio di attività finanziaria senza autorizzazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria (Euro 3.000) alla parte che ha proposto ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Legittimazione a impugnare: chi impugna un provvedimento reale deve avere un interesse concreto e attuale alla restituzione; se l'impugnante sostiene che i beni appartengono a terzi (es. familiari), può mancare la legittimazione a chiedere la restituzione.
  • Interposizione fittizia: per ritenere la fittizia intestazione si valuta la sproporzione tra investimenti/esborsi necessari e le disponibilità reddituali/formali degli intestatari, nonché elementi indiziari quali operazioni extraconto, pagamenti, contratti e comportamenti che mostrino la gestione sostanziale da parte di terzi.
  • Esercizio abusivo di attività finanziaria (art.132 TUB): non è necessario che i prestiti siano rivolti a moltissime persone; è sufficiente l'abitualità dell'attività e la potenzialità di rivolgersi a un numero illimitato di soggetti; intercettazioni e dichiarazioni che mostrano organizzazione e continuità rafforzano la configurabilità del reato.
  • Prova e apprezzamento giudiziale: la Corte presta rilievo a riscontri oggettivi (intercettazioni, documentazione contabile, contratti, testimonianze) e il ricorso per cassazione difficilmente regge se mira a criticare valutazioni di fatto fondate su un quadro probatorio coerente.
  • Strategia difensiva: chi contesta sequestri patrimoniali per fittizia intestazione dovrebbe documentare in modo netto la disponibilità economica degli intestatari (movimenti bancari, mutui, finanziamenti, pagamenti) e dimostrare la coerenza temporale tra acquisizione delle risorse e gli investimenti effettuati; altrimenti i giudici possono ritenere sussistenti indizi di occultamento/riciclaggio.
  • Sequestro di somme collegate ad attività illecite: per ottenere il dissequestro occorre contestare efficacemente il nesso tra somme e condotte illecite o dimostrarne la lecita provenienza; semplici contestazioni formali o ricostruzioni alternative prive di riscontri difficilmente prevalgono.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.