Sentenza n. 1052/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -dell’esito e della correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in relazione al “Concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni - 2 - scolastiche statali”, bandito giusto D.D.G. n. 2788/2023 ed ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194, e del conseguente provvedimento, non comunicato personalmente alla stessa, di non ammissione alla successiva prova orale; OVVERO, NELLO SPECIFICO del Decreto prot. -OMISSIS- del 14-02-2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e sul Portale INPA, con il quale è stato “pubblicato l’elenco nominativo alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono ammessi a sostenere la prova orale prevista dall’art. 8 del D.D. n. 2788/2023”; - dell’Elenco allegato al suddetto provvedimento, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, e denominato “file 202502141743_CO-DS-Elenco-candidati-ammessi-a-prova-oraleMarche”, limitatamente alla parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; - del provvedimento della Commissione Esaminatrice dell’USR Marche contenuto nel Verbale del 14.02.2025, nonché del Verbale stesso, nella parte in cui risulta statuita l’ammissione dei candidati alla prova orale, ed approvato definitivamente l’elenco nominativo degli stessi ivi riportato, limitatamente alla parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; - del provvedimento della Commissione Esaminatrice dell’USR Marche contenuto nel Verbale del 11.02.2025, in cui la stessa dà atto di avere concluso le operazioni di correzione delle prove scritte, “rinviando alle valutazioni espresse nelle schede di valutazione così come caricate in piattaforma”, procedendo a confermare e ratificare nonché “il punteggio attribuito a ciascun compito”, nonché del Verbale stesso e della “tavola” riepilogativa ivi riportata, limitatamente alla parte in cui risulta assegnato alla ricorrente (compito n. 14) il complessivo punteggio di 67; - del provvedimento della Commissione Esaminatrice dell’USR Marche contenuto nel Verbale del 27.01.2025, nonché del Verbale stesso, limitatamente alla parte in cui risulta assegnato alla ricorrente (compito n. 14), a seguito di correzione eseguita in pari data, il complessivo punteggio di 67, e con esclusivo riferimento alla valutazione dei quesiti a risposta aperta, per i quali sono stati assegnati 47 punti; - della “Scheda di Valutazione Prova Scritta Codice Elaborato Compito 14”, munita di firma digitale e marcatura temporale dei Commissari, allegata al succitato Verbale del 27.01.2025, approvata dalla Commissione e contenente i punteggi assegnati alla prova scritta della ricorrente (compito n. 14), sempre con esclusivo riferimento a quelli relativi ai quesiti a risposta aperta; ED ANCHE –del Decreto prot. -OMISSIS- del 19-03-2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e sul Portale INPA, con il quale è stato “pubblicato il CALENDARIO relativo allo svolgimento della prova orale prevista dall’art. 8 - 3 - del D.D. n. 2788 del 18.12.2023 - dell’Elenco allegato al suddetto provvedimento, facente parte integrante e sostanziale, e denominato 202503191713_DPIT-2788-2023_CO_DS_Calendario-prova limitatamente alla parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; - E, PERTANTO, E “NEL COMPLESSO - di ogni atto e/o provvedimento, anche diverso da quelli sopra indicati, a mezzo dei quali è stata operata la valutazione, formulato il giudizio ed assegnato il complessivo punteggio all’elaborato scritto della ricorrente (compito n. 14), sempre con esclusivo riferimento a quelli dei quesiti a risposta aperta dal n. 1 al n. 5; - del giudizio collegiale, nonché di quelli individuali, espressi dalla Commissione e/o dai singoli Commissari, all’esito della valutazione della suddetta prova scritta; - dei provvedimenti impliciti, di data e protocollo sconosciuti, anche diversi da quelli sopra riportati, di non ammissione della ricorrente alla prova orale del Concorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 ottobre 2025: -del Decreto prot. -OMISSIS- del 24-07-2025 con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del Concorso e dichiarati i vincitori e gli idonei dello stesso, limitatamente alla parte in cui specifica che la posizione della stessa non può essere definita in graduatoria; - -della Graduatoria finale del Concorso pubblicata giusto il Decreto succitato, riportata nello stesso, limitatamente alla parte in cui non include nella stessa l’odierna ricorrente, in forza del superamento della prova orale sostenuta con riserva; NONCHE’ –della nota prot. -OMISSIS- del 19-08-2025, inviata via pec in pari data, con la quale è stato trasmesso il Verbale di valutazione dei titoli del 23.07.2025, limitatamente alla parte in cui si specifica che la posizione della ricorrente non è stata definita in graduatoria; - del Verbale della Commissione Esaminatrice del 23.07.2025, con il quale è stata operata la valutazione dei titoli ed attribuiti i conseguenti punteggi, e della Graduatoria di merito approvata, limitatamente alla parte in cui non sono stati valutati anche quelli dell’odierna ricorrente, in forza del superamento della prova orale sostenuta con riserva e dell’invio dei documenti attestanti il loro possesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, con attribuzione di 67/100, mancata ammissione alla prova orale e conseguente mancata definizione della posizione nella graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui la commissione esaminatrice aveva valutato il suo elaborato scritto con 67/100, punteggio inferiore alla soglia di 70 necessaria per l'ammissione alla prova orale, nonché gli atti conseguenti di non ammissione e di formazione della graduatoria finale. In origine erano state dedotte anche censure relative alla legittimità complessiva della procedura, ma tali motivi sono stati rinunciati in corso di causa. Il giudizio è quindi rimasto circoscritto alla valutazione dell'elaborato e ai suoi effetti. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento, disparità di trattamento, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la commissione avesse applicato in modo incoerente gli indicatori e i descrittori predeterminati dal bando e dalla disciplina ministeriale, dai quali si era autovincolata. In particolare, ha evidenziato l'incompatibilità tra giudizi positivi quanto a chiarezza, correttezza normativa, aderenza alla traccia, organizzazione logica e linguaggio tecnico, e l'attribuzione, per gli stessi quesiti, di un punteggio minimo quanto alla conoscenza e allo sviluppo della materia, qualificando i contenuti come parziali o imprecisi. Ha inoltre dedotto l'adozione, rispetto ad altri elaborati, di valutazioni più favorevoli a fronte di risposte asseritamente analoghe o caratterizzate da omissioni ed errori maggiori. L'Amministrazione ha sostenuto l'insindacabilità delle valutazioni della commissione in quanto espressione di discrezionalità tecnica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, limitatamente alle censure sulla valutazione della prova scritta, e ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa all'attribuzione del punteggio di 67/100. Il Collegio ha chiarito che la valutazione delle prove concorsuali è espressione di discrezionalità tecnica, ma resta sindacabile quando emergano illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti o violazione dei criteri previamente stabiliti. Nel caso concreto non è stata richiesta una mera rivalutazione del merito, bensì è stata riscontrata un'anomalia del percorso valutativo. La scheda presentava, per più quesiti, giudizi reciprocamente incoerenti: risposte ritenute aderenti alla traccia, logicamente organizzate, corrette sotto il profilo normativo e linguisticamente appropriate erano state contemporaneamente considerate espressione di una conoscenza solo parziale o imprecisa della materia. Nei quesiti 2, 3 e 4, inoltre, l'attribuzione di punteggi relativamente elevati agli indicatori concernenti l'inquadramento normativo, l'aderenza e l'organizzazione della risposta e la correttezza linguistica risultava difficilmente conciliabile con il punteggio minimo assegnato al criterio principale relativo alla conoscenza e allo sviluppo della materia. La commissione non aveva indicato elementi idonei a spiegare tale grave insufficienza, né l'Amministrazione aveva contestato specificamente le deduzioni della ricorrente, limitandosi a richiamare la discrezionalità tecnica. Il raffronto con gli elaborati di altri candidati è stato considerato non come autonoma censura di disparità di trattamento, ma come ulteriore indizio della non uniforme applicazione dei criteri. Il TAR ha ritenuto che i criteri predeterminati costituissero un autovincolo per la commissione e che la loro violazione, anche sotto il profilo dell'incoerenza interna nell'applicazione dei descrittori, rendesse illegittimo il giudizio. L'annullamento non travolge la procedura concorsuale nel suo complesso: l'Amministrazione dovrà rivalutare l'elaborato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Se sarà raggiunta la soglia minima prevista dal bando, dovrà procedere alla valutazione dei titoli, alla determinazione del punteggio complessivo e alla rettifica della graduatoria finale, con eventuale inserimento della ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023
Il bando disciplinava il concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e prevedeva la soglia di 70/100 per l'ammissione alla prova orale.
D.M. 13 ottobre 2022, n. 194
Richiamato quale disciplina ministeriale della procedura concorsuale e dei criteri di valutazione.
art. 25 d.lgs. 165/2001
Richiamato nei descrittori relativi alla conoscenza e allo sviluppo della materia, con riferimento alle funzioni, competenze e responsabilità del dirigente scolastico.
legge n. 199/2025, comma 528
La sopravvenuta disciplina ha attribuito alle graduatorie dei dirigenti scolastici efficacia fino al loro esaurimento, confermando la concretezza e attualità dell'interesse all'inserimento in graduatoria.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice nelle prove concorsuali è sindacabile quando il giudizio presenti illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti o non corretta applicazione dei criteri di valutazione previamente stabiliti; tale sindacato non equivale a una sostituzione del giudice nella valutazione del merito.
- Quando la commissione esaminatrice predetermina indicatori e descrittori di valutazione, tali criteri costituiscono un autovincolo e devono essere applicati in modo uniforme e coerente; la loro violazione rende illegittime le successive valutazioni.
- L'attribuzione di giudizi o punteggi reciprocamente incompatibili nella stessa scheda di valutazione, senza elementi idonei a ricostruire il percorso logico seguito dalla commissione, integra un vizio di contraddittorietà e irrazionalità del giudizio concorsuale.
- Il raffronto tra l'elaborato del ricorrente e quelli di altri candidati non impone necessariamente un autonomo sindacato sul merito delle valutazioni comparative, ma può costituire un elemento indiziario della non uniforme applicazione dei criteri predeterminati.
- L'annullamento della valutazione di una prova concorsuale comporta, di regola, la riedizione della valutazione nei confronti del candidato, senza travolgere l'intera procedura, quando il vizio riguarda esclusivamente l'applicazione dei criteri al singolo elaborato.
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