Sentenza del 18/05/2017 n. 2145 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Applicabilità - Notitia criminis - Necessità dell'effettiva denuncia - Insussistenza - Presupposti dell'obbligo di denuncia penale - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il raddoppio dei termini fosse illegittimo perché la denuncia penale non era stata effettivamente presentata entro il termine ordinario di accertamento. La questione riguardava l'applicabilità della disciplina transitoria del d.lgs. 128/2015 agli avvisi notificati, nonché agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione ricevuti, entro il 2 settembre 2015, quando l'atto impositivo o sanzionatorio fosse stato notificato entro il 31 dicembre 2015.
La decisione
La tesi del contribuente non è stata accolta. Per gli atti ricadenti nella disciplina transitoria, non era necessario dimostrare che la denuncia penale fosse stata presentata entro il termine ordinario di accertamento. Era sufficiente che, prima della scadenza di tale termine, l'Amministrazione finanziaria avesse acquisito seri indizi di reato, tali da fondare l'obbligo di presentare la denuncia penale. Il raddoppio dei termini è quindi applicabile in presenza dei presupposti sostanziali dell'obbligo di denuncia, anche se la denuncia effettiva è intervenuta successivamente o non risulta presentata entro il termine ordinario.
Norme richiamate
D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
La disciplina introdotta dal d.lgs. 128/2015 non si applica agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 e agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione ricevuti entro tale data, seguiti dalla notifica dell'atto impositivo o sanzionatorio entro il 31 dicembre 2015.
La disciplina transitoria preserva, per gli atti indicati, il regime precedente al d.lgs. 128/2015.
Normativa sul raddoppio dei termini dell'accertamento tributario
Non è necessaria la presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari di accertamento; è sufficiente che, prima della loro scadenza, l'Amministrazione abbia acquisito seri indizi di reato, presupposto dell'obbligo di denuncia.
Il presupposto del raddoppio è la concreta sussistenza di fatti o indizi penalmente rilevanti idonei a imporre la denuncia, non il mero deposito tempestivo della denuncia stessa.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti alla disciplina transitoria del d.lgs. 128/2015, la tempestività della denuncia penale non costituisce un requisito autonomo per il raddoppio dei termini.
- Il giudice deve verificare se, entro la scadenza del termine ordinario, esistessero seri e concreti indizi di reato tali da rendere obbligatoria la denuncia.
- Il raddoppio non può fondarsi su una generica ipotesi di illecito: l'Amministrazione deve poter individuare fatti e circostanze concretamente riconducibili a una fattispecie penalmente rilevante.
- La data di notifica dell'avviso, dell'invito a comparire o del processo verbale di constatazione è decisiva per stabilire quale disciplina applicare.
- Per gli atti successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina, occorre verificare anche gli ulteriori requisiti temporali e formali previsti dalla normativa applicabile.
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