Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7426/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P., sostenendo l'assenza di gravi indizi di colpevolezza. Contestava che la valutazione del Tribunale si fondasse in via esclusiva o apodittica su tabulati telefonici, su un fotogramma che mostrerebbe la sua autovettura nei pressi della prima gioielleria nel giorno precedente al furto e sulla coincidenza di celle agganciate da un'utenza intestata a terzi usata per la prenotazione del B&B sovrastante la seconda gioielleria. Sosteneva altresì che il suo telefono risultava nella sua abitazione al momento del furto e proponeva interpretazioni alternative (azioni autonome dei vari indagati), lamentando illogicità e insufficiente supporto probatorio per la ricostruzione della partecipazione concorsuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente la sindacazione diretta del giudizio probatorio di merito, ma verifica solo se la motivazione del Tribunale del riesame sia adeguata e priva di palesi illogicità. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga una motivazione ampia e coerente, che ha valutato sinergicamente immagini delle telecamere stradali, tabulati telefonici, appostamenti, intercettazioni e dati GPS, ricostruendo spostamenti e profili indiziari. Pertanto ha respinto le censure, confermando la valutazione dei gravi indizi e l'applicabilità della misura cautelare. Per legge ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per inammissibilità per profili di colpa del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen. lett. c)

    Richiamata come fondamento delle esigenze cautelari di special-prevenzione che hanno giustificato l'applicazione della custodia in carcere; il Tribunale ha ritenuto sussistenti tali esigenze in presenza del quadro indiziario

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari. La Corte precisa che in Cassazione si verifica solo la correttezza della motivazione circa la sussistenza di tali indizi e non il merito probatorio

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare la distinzione tra il criterio probatorio richiesto nel giudizio di merito e quello meno rigoroso applicabile in sede cautelare; la Corte sottolinea che gli indizi cautelari non vanno valutati con gli stessi standard del giudizio di condanna

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, qui richiamata per la condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze di riesame non è consentito rinnovare il giudizio di merito: il controllo è limitato alla verifica della motivazione e all'assenza di palesi illogicità o violazioni di legge
  • La sussistenza dei gravi indizi ai fini cautelari richiede un giudizio di 'qualificata probabilità' e può fondarsi sulla sinergia di elementi indiretti (tabulati, immagini, GPS, intercettazioni); singoli elementi che isolatamente appaiono deboli possono essere ritenuti adeguati se valutati congiuntamente
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare che la motivazione del giudice del riesame sia manifestamente illogica o in violazione di norme; la mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente
  • La presenza di elementi favorevoli al sospettato (es. posizione del telefono nella sua abitazione) non annulla automaticamente il quadro indiziario quando esistono altri riscontri convergenti che collegano la persona al fatto
  • Ricorsi inammissibili per profili di colpa possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne al pagamento di somme verso la Cassa delle Ammende e le spese processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.