Cassazione Civile, Sentenza n. 10158/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso il diniego tacito di rimborso relativo all'addizionale IRES per l'anno 2013 prevista dall'art.2 d.l. 30 novembre 2013, n.133. La ricorrente deduceva vizio di diritto per: (i) violazione dell'art.38 d.P.R. n.602/1973 per l'omesso annullamento del rifiuto di rimborso; (ii) violazione degli artt.3, 53, 41 e 77 Cost. per illegittimità costituzionale e contrasto con il diritto comunitario dell'addizionale; (iii) vizio di motivazione ai sensi dell'art.132 cod. proc. civ.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art.2, comma 2, d.l. n.133/2013, che ha introdotto per il 2013 una sovraimposta IRES di 8,5 punti per banche, enti finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative, sia stata già ritenuta non incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.288/2019 e ord. n.165/2021) e che la disciplina non sia incompatibile con il diritto dell'Unione europea né configurabile come aiuto di Stato. In particolare la Corte ha condiviso la valutazione che la misura sia temporanea, giustificata da ragioni di politica redistributiva e non arbitraria, e non selettiva nella misura in cui non attribuisce un vantaggio patrimoniale a favore di singole imprese rispetto ad altre in situazione analoga. Rigettati quindi i motivi di cassazione e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (quantificate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
art.2, comma 2, decreto-legge 30 novembre 2013, n.133
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi ... e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e' dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.
La Corte ha considerato la norma quale sovraimposta temporanea e giustificata da motivi di politica redistributiva in un periodo di crisi; non è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione né con il diritto UE.
art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602
Citato dalla ricorrente come base procedurale per l'annullamento del rifiuto al rimborso; la Corte non ha ritenuto che la mancata pronuncia dell'amministrazione fosse tale da generare il vizio dedotto, dato che il merito del diniego si fondava su norma ritenuta legittima.
Artt. 3, 53, 41 e 77 Costituzione
La Corte ha ritenuto che i profili di legittimità costituzionale invocati fossero già valutati dalla Corte costituzionale e che la differenziazione dell'imposizione per classi di soggetti, se temporanea e giustificata, non viola i principi costituzionali indicati.
art.107 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
"Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno ... gli aiuti concessi dagli Stati ... che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."
La Corte ha ritenuto che la disciplina non integri un 'aiuto di Stato' perché non comporta un vantaggio selettivo a favore di singole imprese e perché l'amministrazione non ha semplicemente rinunciato a proprie risorse a beneficio di determinate imprese; inoltre la misura è generale rispetto alle imprese residenti dei settori indicati.
Sentenza Corte costituzionale n.288/2019 e ordinanza n.165/2021
La giurisprudenza costituzionale ha già dichiarato infondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 2, ritenendo giustificate le ragioni di politica fiscale e la temporaneità della misura; la Corte di legittimità si è attenuta a tali statuizioni.
Giurisprudenza CGUE (es. causa C-169/08 Germania/Commissione; Cilfit C-238/81 e altre)
La Corte ha richiamato i principi della CGUE relativi alla nozione di 'selettività' per gli aiuti di Stato e al principio della non obbligatorietà del rinvio pregiudiziale quando la corretta applicazione del diritto UE sia evidente (criteri di Cilfit). Ha ritenuto che non sussistessero ragioni per il rinvio pregiudiziale.
art.360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
I motivi di cassazione dedotti sono stati esaminati e ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati, non emergendo vizio di diritto idoneo a giustificare la cassazione.
art.132 cod. proc. civ.
La censura sulla motivazione (presunta contraddittoria o insufficiente) è stata respinta perché la motivazione della sentenza impugnata è risultata coerente con i precedenti costituzionali e comunitari richiamati.
Massime di principio
- Le misure tributarie temporanee e settoriali, se fondate su adeguate giustificazioni di politica fiscale e se rimangono proporzionate e transitorie, difficilmente vengono ritenute incostituzionali.
- Per configurare un 'aiuto di Stato' ai sensi dell'art.107 TFUE occorre dimostrare selettività e vantaggio economico concreto rispetto ad altre imprese in analoga situazione; una tassazione aggiuntiva destinata alle imprese residenti di un settore non è automaticamente un aiuto.
- La giurisprudenza costituzionale e comunitaria prevale come parametro interpretativo: se questioni di legittimità sono già state risolte dalla Corte costituzionale e/o dalla CGUE, il giudice nazionale di legittimità può rigettare censure analoghe se non emergono nuovi profili.
- In materia di cassazione il ricorso deve mirare a specifici vizi di diritto o di motivazione; l'impugnazione meramente critica della discrezionalità legislativa o della valutazione politica del legislatore ha scarse probabilità di successo.
- Il giudice nazionale di ultima istanza è tenuto al rinvio pregiudiziale alla CGUE solo se la questione di diritto comunitario non sia risolvibile con chiarezza (Cilfit); quando l'applicazione del diritto UE è evidente, il rinvio può essere omesso.
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