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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Parti - Costituzione in giudizio di parte resistente - Tardività - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che la costituzione tardiva della parte resistente non determina, di per sé, una causa di inammissibilità nel giudizio tributario. La parte può quindi costituirsi tardivamente, fermo restando che la tardività può comportare la perdita della facoltà di compiere specifiche attività processuali o di formulare determinate difese nei termini previsti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario e, in particolare, se tale tardività comporti l'inammissibilità della costituzione o del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non comporta automaticamente l'inammissibilità della costituzione o del processo.
  • La tardività può comunque limitare le facoltà processuali della parte resistente, impedendole di proporre tempestivamente domande, eccezioni, produzioni documentali o altre difese soggette a termini perentori.
  • Occorre distinguere tra validità della costituzione tardiva e decadenza dalle singole attività processuali: la prima può rimanere ammissibile, mentre le seconde possono essere precluse.
  • Per valutare gli effetti concreti della tardività è necessario verificare il termine violato, la natura perentoria o ordinatoria dello stesso e l'attività processuale compiuta fuori termine.

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