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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10765/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per falsa attestazione/dichiarazione a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; con il secondo ha negato l'elemento soggettivo e chiesto la riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all'art. 496 c.p.; con il terzo ha dedotto l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il quarto ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già disattese in appello, il terzo manifestamente infondato per la congrua motivazione sull'esclusione della particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta e della non occasionalità, e il quarto non consentito in sede di legittimità e comunque infondato alla luce della motivazione di merito sul diniego delle attenuanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano mere reiterazioni di censure già esaminate e respinte in appello, quindi privi di specificità; il terzo era manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva escluso in modo non illogico la particolare tenuità del fatto facendo riferimento alle modalità dell'azione e alla non occasionalità della condotta; il quarto era inammissibile in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione di merito e comunque privo di evidenti illogicità nella motivazione di diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La Corte conferma la qualificazione del fatto come falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale, ritenendo integrati gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 496 c.p.

    La richiesta di riqualificazione nella fattispecie meno grave è stata disattesa, perché il fatto è stato ritenuto correttamente sussumibile nell'art. 495 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la motivazione di merito valorizzi in modo non illogico le modalità della condotta e la non occasionalità del comportamento.

  • art. 133 c.p.

    Il giudizio sulla tenuità del fatto e, più in generale, la valutazione del trattamento sanzionatorio devono fondarsi sui criteri di gravità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili motivi che si limitano a riproporre, senza reale confronto critico, le stesse doglianze già formulate in appello e specificamente disattese dal giudice di merito.
  • La censura è inammissibile quando non assolve la funzione tipica del ricorso, ossia confutare con argomenti specifici la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete della vicenda, secondo i parametri dell'art. 133 c.p., con particolare riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessaria la disamina analitica di tutti gli indici di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi, purché la motivazione non si risolva in formule stereotipate.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di logicità della motivazione; il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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