Sentenza n. 16527/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante l’approvazione del Piano municipale del commercio su aree pubbliche 2023, nella parte relativa all’applicazione dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023 e alla ricognizione dei posteggi ritenuti incompatibili; connessa nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione municipale n. 4/2024 nella parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, relativa alla messa a bando e alla proroga dei titoli esistenti al 31 dicembre 2025, e nella parte in cui effettuava la ricognizione dei posteggi, individuando le soste ritenute incompatibili. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente; Roma Capitale ha eccepito preliminarmente la carenza di interesse e ha contestato nel merito il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le parti della deliberazione n. 4/2024 contestate avevano natura endoprocedimentale e preparatoria: la ricognizione delle postazioni costituiva una base istruttoria per la successiva approvazione del Piano municipale del commercio, intervenuta con deliberazione di Roma Capitale n. 34/2025, non impugnata. Dopo la ricognizione l’amministrazione aveva infatti riesaminato le postazioni incompatibili e attivato un procedimento partecipativo con organizzazioni sindacali e singoli operatori per elaborare progetti di ottimizzazione. L’atto impugnato non aveva quindi prodotto effetti definitivi e immediatamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente e doveva essere contestato, se del caso, insieme all’atto conclusivo. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano carattere conclusivo e provvedimentale e producano una lesione attuale; gli atti preparatori con effetti instabili o interinali, inidonei a determinare una lesione definitiva, devono essere impugnati insieme al provvedimento conclusivo del procedimento.
- Una ricognizione amministrativa di postazioni e della loro compatibilità normativa, se utilizzata come base istruttoria per la successiva definizione del piano e seguita da ulteriori attività di riesame e partecipazione, non è autonomamente impugnabile in assenza di effetti immediatamente lesivi.
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