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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8329/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2003 ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. L’Amministrazione aveva rilevato l’indebita compensazione di imposte IVA e IRAP con crediti ritenuti non spettanti, iscrivendo a ruolo le somme e recuperando i crediti. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 46/01/2012 depositata il 16 aprile 2012, aveva riformato la decisione e confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. La società ha proposto quattro motivi: (1) ha denunciato la nullità della sentenza d’appello e la violazione delle regole sul contraddittorio, perché non era stato evocato il concessionario della riscossione presente nel primo grado, lamentando anche un’omessa motivazione; (2) ha contestato l’utilizzo della liquidazione automatica per il recupero dei crediti d’imposta, sostenendo che occorresse un motivato atto di accertamento o di revoca, e ha dedotto la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata comunicazione delle ragioni della pretesa; (3) ha denunciato il difetto di motivazione della cartella, sostenendo che cifre e codici non consentivano di comprendere la pretesa, e ha lamentato la mancata trasmissione dell’avviso bonario; (4) ha contestato la condanna alle spese del giudizio d’appello, assumendo che la propria costituzione fosse tardiva e invalida. I motivi secondo e terzo comprendevano anche censure motivazionali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la controversia sulla debenza del tributo era scindibile rispetto alla posizione del concessionario della riscossione e non sussisteva un litisconsorzio necessario; l’impugnazione riguardava la pretesa impositiva e profili imputabili all’ente impositore. La censura motivazionale collegata è stata dichiarata inammissibile perché riferita all’omesso esame di una questione giuridica, non di un fatto controverso. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: la doglianza relativa alla mancata notifica di un avviso di accertamento era nuova, non risultando proposta con l’impugnazione originaria della cartella; la contestazione della motivazione della cartella era generica e implicava un apprezzamento di fatto, mentre il giudice regionale ne aveva escluso il difetto. È stata respinta la censura relativa all’avviso bonario, necessario soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non per la sola assenza di questioni interpretative incerte e rilevanti emergenti dall’atto. Le censure motivazionali cumulate con quelle di violazione di legge sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui miravano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Il quarto motivo è stato respinto: la mancata tempestiva costituzione della parte soccombente non impedisce la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. Le spese di cassazione sono state compensate integralmente, in ragione dell’oggetto delle questioni e dei diversi orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione.

    L’obbligo di proporre appello nei confronti di tutte le parti del primo grado va coordinato con la distinzione tra cause inscindibili e scindibili. Nelle cause scindibili, se per la parte pretermessa è decorso il termine per impugnare, la sua mancata evocazione non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    Con riferimento alla questione riguardante la necessità o meno di integrare il contraddittorio in appello nei riguardi delle parti presenti in primo grado ma non evocate in giudizio si deve dunque aver riguardo al carattere scindibile o inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sè il riferimento al litisconsorzio necessario processuale.

    La necessità di integrare il contraddittorio in appello dipende dalla scindibilità, inscindibilità o dipendenza delle cause secondo gli artt. 331 e 332 c.p.c.; il richiamo al litisconsorzio necessario processuale, al di fuori di tali ipotesi, non è decisivo.

  • art. 10 D.Lgs. n. 546/1992

    In materia tributaria, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva esclusiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre (può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo.

    Se la contestazione riguarda la debenza del tributo, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o l’agente della riscossione e non si configura litisconsorzio necessario; la legittimazione esclusiva del concessionario ricorre invece per vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo.

  • art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente impositore, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella.

    La sola circostanza che il concessionario notifichi il ruolo non crea litisconsorzio necessario con l’ente impositore: il concessionario svolge una funzione di trasmissione del titolo formato dall’ente e non risponde dei vizi propri del ruolo riportati nella cartella.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    In tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative.

    L’avviso bonario è necessario, a pena di nullità, soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è dovuto per il solo fatto che l’atto impositivo non esponga questioni interpretative incerte e rilevanti.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo è infondato, avendo il giudice applicato il principio della soccombenza per la regolazione delle spese, a nulla rilevando la mancata tempestiva costituzione della parte soccombente.

    La tardiva costituzione della parte soccombente non impedisce la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    Come emerge dalla sentenza impugnata e da quella di prime cure, non risulta che il vizio riguardante la mancata notifica dell’avviso di accertamento sia stato proposto con l’impugnazione della cartella di pagamento, incentrandosi le doglianze sul mancato invio dell’avviso bonario e sull’onere della prova. Il relativo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile, stante la sua novità.

    La Corte non decide nel merito l’applicabilità della liquidazione automatica al recupero dei crediti contestati: la relativa doglianza sulla mancata notificazione di un avviso di accertamento è dichiarata inammissibile perché nuova, non essendo stata proposta nell’impugnazione originaria della cartella.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’obbligo di evocare in appello tutte le parti del primo grado va coordinato con la natura scindibile o inscindibile delle cause: nelle cause scindibili, se il termine d’impugnazione è decorso per la parte pretermessa, la mancata evocazione non impone l’integrazione del contraddittorio.
  • Quando l’impugnazione della cartella riguarda la debenza del tributo, il contribuente può agire contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione senza che ricorra litisconsorzio necessario; il concessionario non risponde dei vizi del ruolo formato dall’ente per il solo fatto di averlo notificato.
  • L’avviso bonario previsto dall’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 è obbligatorio, a pena di nullità, solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è necessario in assenza di tali incertezze.
  • La tardiva costituzione della parte soccombente non esclude la sua condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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