Sentenza del 14/01/2016 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - STABILE ORGANIZZAZIONE - Determinazione - IVA su servizi di processing - Imputazione territoriale dell'operazione - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la territorialità IVA dei servizi di processing svolti nell'ambito di un rapporto tra una casa madre e una sua stabile organizzazione situata in un altro Stato. Il punto centrale è stabilire se l'operazione debba essere imputata alla stabile organizzazione, con conseguente rilevanza IVA nello Stato in cui essa si trova, oppure direttamente alla casa madre. La mera esistenza di una stabile organizzazione o il collegamento funzionale tra essa e la casa madre non sono sufficienti: occorre verificare quale delle due abbia effettivamente sostenuto il rischio economico dell'operazione.
La decisione
La sentenza afferma che la stabile organizzazione ha rilevanza giuridica ai fini IVA, ma ciò non esclude che la casa madre possa continuare a effettuare direttamente operazioni con soggetti situati nei Paesi in cui sono presenti sue ramificazioni. Per determinare la territorialità dell'operazione, l'autorità fiscale deve accertare chi abbia sopportato l'effettivo rischio economico dell'operazione. La sola connessione tra casa madre e stabile organizzazione non consente quindi di imputare automaticamente l'operazione alla stabile organizzazione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 633/1972
La stabile organizzazione è rilevante ai fini della territorialità IVA.
La norma riconosce alla stabile organizzazione una rilevanza giuridica ai fini IVA, ma non attribuisce automaticamente a essa ogni operazione effettuata dalla casa madre nei confronti di soggetti situati nello stesso Paese.
Massime di principio
- La presenza di una stabile organizzazione non determina automaticamente l'imputazione territoriale di un'operazione allo Stato in cui essa è situata.
- Per stabilire dove un servizio sia territorialmente rilevante ai fini IVA, occorre individuare il soggetto che ha effettivamente assunto e sopportato il rischio economico dell'operazione.
- Il semplice collegamento organizzativo, funzionale o societario tra casa madre e stabile organizzazione non è sufficiente a spostare la territorialità dell'operazione.
- La casa madre può continuare a operare direttamente con clienti situati in Paesi nei quali dispone di una stabile organizzazione, purché l'operazione sia effettivamente riconducibile alla casa madre.
- In situazioni analoghe è necessario esaminare contratti, flussi economici, responsabilità operative, assunzione dei rischi e modalità effettive di svolgimento del servizio, senza basarsi soltanto sulla presenza della stabile organizzazione.
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