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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30701/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip di Napoli Nord del 13/01/2023, con vincolo su euro 300.000 rinvenuti durante un controllo su strada. I difensori hanno dedotto: nullità dell'ordinanza per violazione di norme del codice di procedura penale e per mancata domanda cautelare in relazione al decreto del 12/01/2023; errata applicazione della legge penale (contestazione del reato di riciclaggio ex art. 648-bis e censura sulla riqualificazione operata dal collegio in art. 512-bis cod. pen.); illegittima innovazione dei fatti da parte del giudice del riesame, violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa, mancata spiegazione del rapporto tra i due decreti del 12 e 13 gennaio 2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha escluso la nullità automatica per la presunta mancanza di domanda cautelare del 12/01/2023, osservando però che il principio "ne bis in idem" non impedisce la reiterazione del provvedimento quando il precedente sia caducato per vizi formali e non per una pronuncia definitiva che abbia escluso le condizioni per il sequestro. Ha invece accolto le censure relative alla riqualificazione e al giudizio del riesame: il Tribunale del riesame non poteva fondare la conferma del sequestro su un fatto diverso e autonomamente ricostruito rispetto a quello posto a fondamento del decreto emesso dal Gip (la riqualificazione in art. 512-bis ha introdotto elementi fattuali e finalità diverse rispetto alla contestazione provvisoria per art. 648-bis), né poteva farlo senza preventiva interlocuzione della difesa, posto che ciò ha inciso sul diritto al contraddittorio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali - per nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento alla trattazione con rito cartolare adottata per la trattazione del ricorso in Cassazione; la Corte segnala che la trattazione è avvenuta ai sensi della norma emergenziale.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiamato dalla difesa per presunte violazioni formali dell'ordinanza impugnata; la Corte ha valutato le censure formali relative alla regolarità dell'azione cautelare ma ha escluso la nullità automatica del provvedimento quando la domanda del P.M. sia comunque risultata presente nella fase successiva.

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Richiamato nella contestazione di nullità procedurali; la Corte ha esaminato le censure processuali ma ha ritenuto che l'onere della specifica domanda del pubblico ministero, pur essendo requisito essenziale, non sempre determina inammissibilità automatica se successivamente integrato e giustificato.

  • Codice di procedura penale, artt. 50, 309, 324, 326, 358

    Norme richiamate dalla difesa a sostegno delle censure processuali e del giusto procedimento; la Corte le ha considerate nell'ottica del rispetto del contraddittorio e dei limiti della cognizione del giudice del riesame.

  • Codice penale, art. 648-bis (riciclaggio)

    Reato originariamente contestato dal P.M.; la Corte ha evidenziato che questa fattispecie richiede la provenienza illecita dei beni e costituisce un quadro fattuale distinto rispetto all'intestazione fittizia.

  • Codice penale, art. 512-bis (intestazione fittizia)

    Fattispecie adottata dal Tribunale del riesame per la riqualificazione; la Corte ha osservato che l'art. 512-bis persegue l'obiettivo di eludere misure di prevenzione e non richiede la prova della provenienza delittuosa dei beni, pertanto la riqualificazione ha modificato radicalmente il quadro fattuale e giuridico posto a base del sequestro.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può procedere a una diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella indicata nel decreto impugnato, ma non può fondare la decisione su fatti diversi o nuovi che integrino una contestazione autonoma rispetto a quella formulata dal pubblico ministero.
  • Se la riqualificazione introduce novità fattuali rilevanti, la difesa deve essere messa in condizione di conoscere e contraddire tali elementi: il rispetto del contraddittorio è vincolante e la mancata interlocuzione determina vizio della decisione.
  • La richiesta specifica del pubblico ministero è requisito essenziale per il sequestro preventivo; tuttavia, la reiterazione di un provvedimento non è automaticamente vietata se il precedente è stato annullato o corretto per vizi formali e non mediante pronuncia definitiva che escluda le condizioni del sequestro (no automatismo del "ne bis in idem").
  • La differenza tra reati con requisiti sostanziali diversi (es. riciclaggio vs. intestazione fittizia) comporta limiti stringenti alla possibilità di ricostruire diversamente il fatto in sede di riesame: il fondamento fattuale richiesto per la misura deve rimanere quello indicato nell'atto di impugnazione o il P.M. deve modificare formalmente la contestazione.
  • Correzioni formali al provvedimento (es. rettifica dell'importo vincolato sulla base di note della Polizia Giudiziaria) possono giustificare il nuovo titolo impositivo, ma non sopperiscono all'illegittimità quando la decisione si basi su fatti nuovi non contraddetti dalla difesa.

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