Cassazione Penale, Sentenza n. 00185/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di violazione di legge e di motivazione relativamente all'applicazione della legge n. 242/2016 (artt. 2 e 4) e al travisamento delle risultanze processuali circa la coltivazione di 99 piante di Canapa Sativa L., sostenendo che la coltivazione e i prodotti dell'imputato rientrassero nelle attività lecite previste dalla L. 242/2016 e che il calcolo della soglia di THC dovesse operarsi in termini di media complessiva (art. 4 comma 5) e non su singoli esemplari; (2) vizio di valutazione e di motivazione in relazione alle analisi tossicologiche (capo 7), contestando la metodica del consulente del P.M., la valutazione della percentuale di THC (discriminante 0,5%) e la rappresentatività dei 21 reperti analizzati su 99; (3) vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e la conseguente irrogazione di pena ritenuta eccessiva, con la censura che la coltivazione fosse esercitata nella veste di imprenditore agricolo, alla luce del sole, e che il comportamento processuale dell'imputato fosse corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze, confermando la condanna pronunciata in precedenza. Motivazione principale: (i) molte censure sono ritenute di merito o non autosufficienti poiché non corredate degli atti e delle consulenze complete, quindi incompatibili con il gravame per travisamento; (ii) la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 30475/2019 e Sez. U., n. 12348/2019) delimita strettamente le ipotesi di lecita coltivazione ai casi indicati dalla L. 242/2016 e consente la rilevanza penale quando la coltivazione e i derivati non rientrino concretamente nelle finalità e nei prodotti esenti o siano comunque idonei a produrre sostanza ad effetto stupefacente; (iii) la corte ha ritenuto adeguata e motivata la scelta dei campioni analizzati come rappresentativi e ha affermato il principio per cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile anche indipendentemente dalla quantità immediatamente estraibile di principio attivo, ove la pianta sia botanicamente e dal metodo di coltivazione idonea a giungere a produzione di sostanza stupefacente; (iv) il diniego delle attenuanti generiche è motivato in relazione alla personalità negativa del ricorrente e ai precedenti penali specifici indicati in sentenza. Esito pratico: ricorso inammissibile, condanna alle spese processuali, e ordine al ricorrente di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5
Norma centro del capo d'accusa: punisce la detenzione, produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 73 anche ai derivati della coltivazione contestata quando non siano privi di efficacia drogante.
Legge 2 dicembre 2016, n. 242, artt. 2 e 4
La L. 242/2016 delimita casi di lecita coltivazione di canapa alle varietà iscritte nel Catalogo comune e alle finalità tassativamente indicate; la Corte ha ritenuto che l'esimente prevista sia di interpretazione restrittiva e non operi automaticamente per la coltivazione dell'imputato, salvo che ricorrano i presupposti fattuali e produttivi espressamente previsti.
Direttiva 2002/53/CE, art. 17
Richiamata relativamente all'iscrizione delle varietà nel Catalogo comune delle varietà, presupposto per la tutela/lecita coltivazione secondo la L. 242/2016.
Codice penale, art. 62-bis
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che la valutazione è di merito e può escludere le attenuanti sulla base di elementi di personalità e precedenti; tale scelta non è sindacabile in Cassazione se congruamente motivata.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata sul pagamento delle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto l'onere delle spese su chi ha proposto il ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio di determinazione dell'entità della somma da versare alla Cassa delle Ammende, con esclusione della colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La L. 242/2016 riconosce la liceità della coltivazione solo se ricorrono i presupposti normativi (varietà iscritte nel Catalogo comune e finalità tassativamente indicate): non è sufficiente l'affermazione di gestione agricola per escludere la rilevanza penale.
- Il superamento (o la valutazione) della soglia di THC non è l'unico criterio determinante per escludere la rilevanza penale: la commercializzazione di derivati e l'idoneità della coltivazione a produrre sostanza stupefacente possono fondare il reato anche se alcune analisi riportano valori bassi.
- Per censurare in Cassazione il travisamento della prova occorre allegare in modo autosufficiente e produrre gli atti decisivi (quali consulenze tecniche complete); mere affermazioni critiche non sono sufficienti.
- La scelta dei campioni analizzati può essere ritenuta valida se motivata e rappresentativa (es. raggruppamento per stato di crescita); le questioni tecniche di merito sulle analisi spettano al giudice di merito e difficilmente sono riformabili in cassazione salvo vizi di legge.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto: il giudice può basarsi su uno o più elementi ritenuti prevalenti e la motivazione, se congrua, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di inammissibilità e le conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) se il ricorso non è autosufficiente o si fonda su censure di merito non impugnabili.
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