Cassazione Penale, Sentenza n. 24396/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla competenza e sulle modalità di esecuzione di una pena sostitutiva (detenzione domiciliare): il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione e l'aggiornamento dello stato esecutivo con fine pena; il Procuratore ha impugnato sostenendo che, secondo la riforma d.lgs. 150/2022 e la normativa vigente (art. 661 c.p.p. e art. 62 legge n. 689/1981), l'esecuzione delle sanzioni sostitutive è di competenza esclusiva del Magistrato di Sorveglianza e non richiede né legittima un ordine di esecuzione del pubblico ministero né l'annotazione del fine pena da parte della procura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto errata la parte dell'ordinanza impugnata che disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione e l'aggiornamento dello stato esecutivo con fine pena, perché impone la produzione di un atto non previsto dall'ordinamento e un adempimento estraneo alle competenze e alle possibilità informative della procura. La Corte ha inoltre qualificato l'ordinanza come abnorme di natura funzionale, poiché l'atto ha creato o poteva creare stasi procedimentale ostacolando l'effettivo avvio dell'esecuzione della sanzione sostitutiva. Conseguentemente la parte istruttoria dell'ordinanza è annullata nei termini indicati.
Norme richiamate
«quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689»
Attribuisce al pubblico ministero il ruolo di impulso/trasmissione della sentenza al magistrato di sorveglianza; è poi il magistrato di sorveglianza che provvede all'adozione dell'ordinanza esecutiva e all'avvio dell'esecuzione senza che il pubblico ministero debba emettere un ordine di esecuzione.
art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689
testo richiamato integralmente per le procedure di esecuzione delle sanzioni sostitutive
Stabilisce che il magistrato di sorveglianza emette l'ordinanza esecutiva (confermandone o modificandone le prescrizioni) e la trasmette immediatamente all'ufficio di pubblica sicurezza e all'UEPE; l'ordinanza è immediatamente esecutiva e l'esecuzione inizia con la consegna della copia al condannato.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
Ha riformulato il sistema delle esecuzioni, conferendo al magistrato di sorveglianza la competenza esclusiva per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive (con esclusione, in linea generale, del lavoro di pubblica utilità), e ha reso coerente il quadro normativo per escludere l'ordine di esecuzione da parte della procura per dette sanzioni.
Prevede che le modifiche alle prescrizioni siano adottate dal magistrato di sorveglianza su istanza del condannato tramite UEPE; il provvedimento è trasmesso a UEPE e agli organi di controllo, non alla procura.
Stabilisce che gli organi di controllo riferiscono violazioni direttamente al magistrato di sorveglianza, che provvede senza necessità di intervento della procura; il magistrato può revocare la sanzione e disporre la conversione.
Disciplina la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive per sopravvenute misure detentive e attribuisce al magistrato di sorveglianza (o al giudice) la determinazione della durata residua, senza coinvolgere la procura.
testo richiamato in tema di cumulo delle sanzioni sostitutive
Regola il cumulo delle pene sostitutive e conferma che, limitatamente al lavoro di pubblica utilità, permane la competenza del giudice che ha applicato tale pena; nel complesso non ripristina una competenza generale della procura per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive.
Norma l'ordine di esecuzione per la carcerazione da parte del pubblico ministero; la Corte distingue questa fattispecie (pene detentive) dalle sanzioni sostitutive per le quali tale ruolo non è previsto.
Prevede l'esecuzione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza che comportano carcerazione o scarcerazione a cura del pubblico ministero; la Corte limita l'ambito di tale norma alle ipotesi che implicano carcerazione, non estendendola alle sanzioni sostitutive.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni) e giurisprudenza di settore
Principio sull'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti 'abnormi' (atto esercizio di potere non attribuito o atto che determina stasi procedimentale); applicato per ritenere abnorme l'ordinanza del magistrato di sorveglianza nella parte che imponeva adempimenti non previsti al pubblico ministero.
Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Rv. 285915
Precedente della Cassazione che ha già chiarito che l'impulso per l'avvio dell'esecuzione spetta al pubblico ministero con la trasmissione al magistrato di sorveglianza, ma che da quel momento è il magistrato di sorveglianza a assumere le determinazioni esecutive; coerente con la soluzione adottata nel caso in esame.
Massime di principio
- Per le sanzioni sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare il pubblico ministero svolge un ruolo di impulso trasmettendo la sentenza al magistrato di sorveglianza; non deve emettere un ordine di esecuzione né determinare il fine pena.
- Il magistrato di sorveglianza è l'organo competente ad adottare l'ordinanza esecutiva (entro i termini previsti) e a disporre le modalità di esecuzione; l'esecuzione inizia con la consegna dell'ordinanza al condannato e con il verbale delle forze di polizia/UEPE.
- Modifiche, sospensioni, revoche o accertamenti sull'adempimento delle prescrizioni delle sanzioni sostitutive sono di competenza del magistrato di sorveglianza (con segnalazioni dirette da organi di polizia o UEPE), senza coinvolgimento obbligatorio della procura.
- Il pubblico ministero può intervenire, nei limiti espressamente previsti (es. cumulo con lavoro di pubblica utilità), ma non può essere imposto a svolgere atti non previsti dalle norme né a determinare elementi esecutivi che richiedono informazioni di cui non dispone.
- Un provvedimento giurisdizionale che impone ad altri organi l'adozione di atti non previsti o che determina stasi procedimentale può essere censurato per vizio di illegittimità ed anche per abnormità funzionale; il rimedio è il ricorso per cassazione quando non vi è altro mezzo specifico.
- Prassi consigliata: il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza; il magistrato emette l'ordinanza esecutiva e la invia agli uffici di polizia e all'UEPE; solo dopo la consegna e la verbalizzazione si procede con qualsiasi annotazione o aggiornamento degli stati esecutivi.
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