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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04598/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato prescritta l'azione personale di rilascio dell'immobile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un immobile ad uso abitativo concesso in locazione da un usufruttuario a un terzo. Dopo la morte dell'usufruttuaria, il proprietario pro indiviso del bene ha chiesto il rilascio dell'immobile sostenendo che il rapporto locatizio si fosse estinto ai sensi dell'art. 999 c.c. e che l'occupazione fosse ormai sine titulo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando cessata la locazione e condannando l'occupante al rilascio e al risarcimento dei danni. In appello, invece, è stata accolta l'eccezione del convenuto e dichiarata la prescrizione decennale dell'azione personale di rilascio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: (1) violazione delle norme su prescrizione e sospensione/interruzione, sostenendo di non aver potuto agire prima della definizione del giudizio presupposto sulla proprietà; (2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il precedente giudizio di risoluzione del contratto e la sua sospensione; (3) omessa valutazione di documenti e violazione del diritto alla prova; (4) erronea applicazione delle norme su prescrizione e sospensione; (5) violazione delle norme su litispendenza ed estinzione, assumendo di non aver potuto riproporre l'azione prima dell'estinzione del primo giudizio; (6) nullità della sentenza per essere stata resa da un giudice ausiliario; (7) violazione della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali per la stessa ragione. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto che il diritto del locatore al rilascio è azione personale fondata sulla posizione contrattuale e non è sospeso dalla pendenza di un giudizio sulla titolarità dominicale; ha ritenuto irrilevante la sospensione del primo giudizio e infondata la tesi della litispendenza, osservando che l'estinzione del primo processo fa cessare ogni preclusione e l'effetto interruttivo permanente; ha giudicato inammissibili o infondati i motivi fondati su fatti/documenti non adeguatamente specificati; ha ritenuto infondate le censure sulla composizione del collegio alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 447 bis c.p.c.

    indica il rito applicato alla domanda relativa al rapporto locatizio

  • art. 999 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la cessazione del rapporto locativo dopo il decorso del quinquennio dalla morte dell'usufruttuaria

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario decennale di prescrizione applicato dall'appello all'azione personale di rilascio

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di estinzione del diritto per prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    invocato per sostenere che la prescrizione non poteva decorrere prima della possibilità di agire

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'effetto interruttivo della domanda giudiziale

  • art. 282 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai giudizi pregressi e alla loro efficacia

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per sostenere la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione della causa pregiudiziale

  • art. 297 c.p.c.

    richiamato in tema di estinzione del giudizio sospeso e termine per la riassunzione

  • art. 39 c.p.c.

    invocato in tema di litispendenza e impossibilità di introdurre un nuovo giudizio

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per il principio della corrispondenza tra chiesto e provato e il diritto di prova

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per la corrispondenza tra domanda ed esame del giudice

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sul valore delle allegazioni e dei documenti in causa

  • art. 111 Cost.

    invocato quale parametro del giusto processo

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per composizione del collegio

  • artt. 62-72 d.l. 69/2013

    richiamati per contestare la partecipazione del giudice ausiliario; la Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ne limita l'illegittimità nel tempo

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo sulla composizione del collegio

  • art. 102 Cost.

    richiamato nel motivo sulla composizione del collegio

  • art. 106 Cost.

    richiamato nel motivo sulla composizione del collegio

  • art. 6 CEDU

    invocato per sostenere la violazione del diritto a un equo processo

  • art. 13 CEDU

    invocato per sostenere la mancanza di un ricorso effettivo

  • art. 19 TUE

    paragrafo 1, secondo comma

    richiamato per il diritto a un giudice indipendente e imparziale

  • art. 47 CDFUE

    invocato per il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale

  • art. 2945 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che l'estinzione del primo giudizio fa venir meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • L'azione personale del locatore per ottenere il rilascio dell'immobile si fonda sulla posizione contrattuale e non sulla titolarità del diritto reale: la contestazione della proprietà del bene non impedisce, di per sé, l'esercizio dell'azione di rilascio.
  • La pendenza o la sospensione di un giudizio pregiudiziale sulla proprietà non determina automaticamente la sospensione della prescrizione dell'azione locatizia, se l'azione può essere esercitata indipendentemente dall'esito di quella controversia.
  • Ai fini dell'eccezione di omesso esame di fatti decisivi, il fatto dedotto deve essere realmente decisivo; se, anche ove esistente, è giuridicamente irrilevante rispetto alla decisione, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve indicarli specificamente e riprodurne il contenuto essenziale, precisando dove e in quale fase siano stati prodotti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi: una volta estinto il primo processo, viene meno sia la litispendenza sia l'effetto interruttivo permanente connesso alla sua pendenza.
  • Le censure sulla composizione del collegio o sulla partecipazione di magistrati onorari devono confrontarsi con il quadro costituzionale e con le pronunce della Corte costituzionale sopravvenute, che possono escludere la nullità denunciata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioniContratto preliminare
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SottomaterieRicorso per cassazione
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