Cassazione Civile, Ordinanza n. 04598/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato prescritta l'azione personale di rilascio dell'immobile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un immobile ad uso abitativo concesso in locazione da un usufruttuario a un terzo. Dopo la morte dell'usufruttuaria, il proprietario pro indiviso del bene ha chiesto il rilascio dell'immobile sostenendo che il rapporto locatizio si fosse estinto ai sensi dell'art. 999 c.c. e che l'occupazione fosse ormai sine titulo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando cessata la locazione e condannando l'occupante al rilascio e al risarcimento dei danni. In appello, invece, è stata accolta l'eccezione del convenuto e dichiarata la prescrizione decennale dell'azione personale di rilascio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: (1) violazione delle norme su prescrizione e sospensione/interruzione, sostenendo di non aver potuto agire prima della definizione del giudizio presupposto sulla proprietà; (2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il precedente giudizio di risoluzione del contratto e la sua sospensione; (3) omessa valutazione di documenti e violazione del diritto alla prova; (4) erronea applicazione delle norme su prescrizione e sospensione; (5) violazione delle norme su litispendenza ed estinzione, assumendo di non aver potuto riproporre l'azione prima dell'estinzione del primo giudizio; (6) nullità della sentenza per essere stata resa da un giudice ausiliario; (7) violazione della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali per la stessa ragione. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto che il diritto del locatore al rilascio è azione personale fondata sulla posizione contrattuale e non è sospeso dalla pendenza di un giudizio sulla titolarità dominicale; ha ritenuto irrilevante la sospensione del primo giudizio e infondata la tesi della litispendenza, osservando che l'estinzione del primo processo fa cessare ogni preclusione e l'effetto interruttivo permanente; ha giudicato inammissibili o infondati i motivi fondati su fatti/documenti non adeguatamente specificati; ha ritenuto infondate le censure sulla composizione del collegio alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 447 bis c.p.c.
indica il rito applicato alla domanda relativa al rapporto locatizio
art. 999 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la cessazione del rapporto locativo dopo il decorso del quinquennio dalla morte dell'usufruttuaria
art. 2946 c.c.
termine ordinario decennale di prescrizione applicato dall'appello all'azione personale di rilascio
art. 2934 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di estinzione del diritto per prescrizione
art. 2935 c.c.
invocato per sostenere che la prescrizione non poteva decorrere prima della possibilità di agire
art. 2943 c.c.
richiamato per l'effetto interruttivo della domanda giudiziale
art. 282 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai giudizi pregressi e alla loro efficacia
art. 295 c.p.c.
invocato per sostenere la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione della causa pregiudiziale
art. 297 c.p.c.
richiamato in tema di estinzione del giudizio sospeso e termine per la riassunzione
art. 39 c.p.c.
invocato in tema di litispendenza e impossibilità di introdurre un nuovo giudizio
art. 99 c.p.c.
richiamato per il principio della corrispondenza tra chiesto e provato e il diritto di prova
art. 112 c.p.c.
invocato per la corrispondenza tra domanda ed esame del giudice
art. 115 c.p.c.
richiamato sul valore delle allegazioni e dei documenti in causa
art. 111 Cost.
invocato quale parametro del giusto processo
art. 158 c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per composizione del collegio
artt. 62-72 d.l. 69/2013
richiamati per contestare la partecipazione del giudice ausiliario; la Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ne limita l'illegittimità nel tempo
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo sulla composizione del collegio
art. 102 Cost.
richiamato nel motivo sulla composizione del collegio
art. 106 Cost.
richiamato nel motivo sulla composizione del collegio
art. 6 CEDU
invocato per sostenere la violazione del diritto a un equo processo
art. 13 CEDU
invocato per sostenere la mancanza di un ricorso effettivo
art. 19 TUE
paragrafo 1, secondo comma
richiamato per il diritto a un giudice indipendente e imparziale
art. 47 CDFUE
invocato per il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale
art. 2945 c.c.
richiamato dalla Corte per affermare che l'estinzione del primo giudizio fa venir meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione
art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- L'azione personale del locatore per ottenere il rilascio dell'immobile si fonda sulla posizione contrattuale e non sulla titolarità del diritto reale: la contestazione della proprietà del bene non impedisce, di per sé, l'esercizio dell'azione di rilascio.
- La pendenza o la sospensione di un giudizio pregiudiziale sulla proprietà non determina automaticamente la sospensione della prescrizione dell'azione locatizia, se l'azione può essere esercitata indipendentemente dall'esito di quella controversia.
- Ai fini dell'eccezione di omesso esame di fatti decisivi, il fatto dedotto deve essere realmente decisivo; se, anche ove esistente, è giuridicamente irrilevante rispetto alla decisione, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve indicarli specificamente e riprodurne il contenuto essenziale, precisando dove e in quale fase siano stati prodotti; in difetto, la censura è inammissibile.
- La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi: una volta estinto il primo processo, viene meno sia la litispendenza sia l'effetto interruttivo permanente connesso alla sua pendenza.
- Le censure sulla composizione del collegio o sulla partecipazione di magistrati onorari devono confrontarsi con il quadro costituzionale e con le pronunce della Corte costituzionale sopravvenute, che possono escludere la nullità denunciata.
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