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Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale Rep. n. 371 del 03/04/2026, emessa dal Comune di Loano, notificata alla Congregazione a mezzo PEC in pari data, portante: «CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DESTINATA A COLONIA. REVOCA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 8 PUNTO 10 DEL PUD REGIONALE» con la quale si «INGIUNGE: Alla Congregazione delle Suore della Carità dell'immacolata Concezione dette d'lvrea, P. IVA 01093191003 con sede in via della Renella 85, 00153 Roma: - di procedere alla riconsegna dei beni concessi, liberi persone e cose, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data della prima notificazione del presente atto; - di prendere contatti con l'Ufficio Demanio del Comune di Loano, 5 giorni prima della scadenza suddetta, per concordare le operazioni di consegna»; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non noto.

Giustizia amministrativa202600440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della concessione demaniale marittima destinata a colonia e ingiunzione di riconsegna dell'area

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Loano ha revocato la concessione demaniale marittima rilasciata per l'esercizio di una colonia a pagamento e le ha ingiunto di riconsegnare i beni concessi entro trenta giorni. La gestione del compendio era stata affidata dal 2023 a una cooperativa mediante contratti di comodato e cessione d'azienda, con autorizzazione comunale alla subconcessione ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav. La ricorrente ha dedotto, come emerge dall'ordinanza, l'illegittimità dell'atto per non avere coinvolto nel procedimento anche il gestore-subconcessionario; l'insussistenza dei presupposti di pubblico interesse richiesti per la revoca; l'erronea considerazione della gestione da parte di un terzo quale ragione giustificativa della revoca; e l'illegittimità della revoca della concessione principale senza previa revoca della subconcessione. Il Comune aveva previamente comunicato l'avvio del procedimento e fondato la revoca sulla cessazione dell'attività di colonia a pagamento, sull'art. 8, punto 10, del PUD regionale e sull'esigenza di ristabilire la quota minima regionale di spiagge libere.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, allo stato degli atti e salvi gli approfondimenti della fase di merito, infondati i motivi dedotti. Quanto al primo motivo, ha affermato che il provvedimento incidente sul rapporto concessorio principale deve essere adottato nei confronti del solo concessionario, poiché il subconcessionario è sostanzialmente estraneo al rapporto principale e non vanta una posizione di interesse legittimo tutelabile rispetto alle determinazioni dell'amministrazione sul rapporto concessorio. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto astrattamente legittima la revoca ai sensi dell'art. 42 cod. nav., essendo state individuate ragioni di pubblico interesse nell'art. 8, punto 10, del PUD regionale, che impone la restituzione all'uso libero delle aree destinate a colonia quando cessi tale attività, nonché nell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999, che prescrive una quota minima del 40% di spiagge libere. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il riferimento alla gestione da parte di un terzo descriveva la situazione di fatto, senza costituire la ragione giustificativa della revoca. Il quarto motivo è stato respinto poiché la subconcessione, secondo l'atto autorizzatorio, decade automaticamente alla scadenza, revoca o decadenza della concessione principale, sicché non era necessaria una previa revoca autonoma della subconcessione. È stato inoltre escluso il periculum in mora: gli eventuali danni economici risultano risarcibili per equivalente e, nel bilanciamento degli interessi, la restituzione dell'area all'uso pubblico contribuisce al raggiungimento della quota regionale di spiagge libere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.

  • art. 42 cod. nav.

    motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse

    Consente la revoca della concessione demaniale marittima per ragioni di pubblico interesse, individuate nel caso concreto nella cessazione della destinazione a colonia e nell'esigenza di restituire l'area all'uso libero.

  • art. 45-bis cod. nav.

    Richiamato quale base dell'autorizzazione alla gestione o subconcessione del compendio demaniale a favore di un terzo.

  • art. 8, punto 10, del PUD regionale

    Prevede che le aree destinate a colonie o bagni di beneficenza, ove cessi tale attività, siano restituite all'uso libero, adibite a spiagge libere o destinate a funzioni di interesse pubblico.

  • art. 11-bis l.r. n. 13/1999

    Impone la riserva di una quota minima del 40% di spiagge libere; tale esigenza è stata ritenuta ragione di pubblico interesse idonea a sostenere la revoca.

Massime di principio

  • Il subconcessionario, in quanto estraneo al rapporto concessorio principale, non vanta una posizione di interesse legittimo tutelabile rispetto al provvedimento dell'amministrazione che incide direttamente sulla concessione principale; pertanto, il procedimento di revoca può essere svolto nei confronti del solo concessionario, ferma la necessità di rispettare le garanzie procedimentali nei suoi confronti.
  • La concessione demaniale marittima può essere revocata ai sensi dell'art. 42 cod. nav. quando la cessazione dell'attività cui l'area è specificamente destinata attivi una disciplina regionale che imponga la restituzione del bene all'uso libero o a funzioni di interesse pubblico.
  • L'esigenza di assicurare una quota minima di spiagge libere prevista dalla normativa regionale costituisce una ragione di pubblico interesse idonea a giustificare la revoca di una concessione demaniale, ove l'area possa essere restituita all'uso pubblico del mare.
  • Se l'atto di autorizzazione alla subconcessione stabilisce che essa decade automaticamente in caso di revoca o decadenza della concessione principale, l'amministrazione può revocare direttamente il titolo principale senza una previa autonoma revoca della subconcessione.
  • In sede cautelare, il pericolo di pregiudizio irreparabile può essere escluso quando il danno economico derivante dall'eventuale illegittimità del provvedimento sia risarcibile per equivalente e il bilanciamento degli interessi favorisca la restituzione dell'area demaniale all'uso pubblico.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutelaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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