Cassazione Penale, Sentenza n. 22977/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per abusi edilizi e violazioni paesaggistiche e sismiche relativamente alla costruzione, senza permesso, di due fabbricati e due verande in area destinata a campeggio e sottoposta a vincolo. Le censure principali erano: vizio di motivazione sulla loro partecipazione (proprietario, comodatario, direttore dei lavori, procuratore), contestazione della natura non definitiva delle opere (precarietà), richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., eccezione di prescrizione per effetto della successione normativa (legge n.103/2017, n.3/2019, n.134/2021) e relativi profili di legittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione della prescrizione, vizi nella determinazione del dies a quo della prescrizione, e violazioni in ordine alla qualificazione paesaggistica (distanza dalla battigia) e all'applicabilità di specifiche norme del DPR 380/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: la partecipazione dei singoli è stata regolarmente motivata (comodatario, proprietaria, procuratore, direttore dei lavori); le opere non hanno i requisiti di precarietà funzionale che esenterebbero dal permesso di costruire; la causa di non punibilità ex art. 131-bis è esclusa per ampiezza e offensività delle opere e per la violazione di più disposizioni (urbanistiche, antisismiche ecc.); le eccezioni sulla prescrizione sono infondate alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite e della sentenza della Corte costituzionale n.38/2026: la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 e non ha prodotto estinzione dei reati contestati. La Corte ha confermato che il dies a quo del termine prescrizionale è il 16/05/2018 (data del sopralluogo/accertamento) e, calcolando i termini e le sospensioni, ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza d'appello né alla data odierna (il termine massimo risulta spostato fino all'08/08/2026 per effetto delle sospensioni). Sono state confermate le condanne per i reati indicati (artt. 110 c.p. con art. 44 lett. c) DPR 380/2001; artt. 93, 94, 95 DPR 380/2001; art. 181 co.1 d.lgs. 42/2004) e rigettate le altre eccezioni; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 110
Disciplina la responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto motivata la qualificazione soggettiva (compartecipazione) dei ricorrenti sulla base di elementi di fatto (comodato, atti di gestione, incarichi, direzione lavori).
D.P.R. n. 380/2001, art. 44 lett. c)
Norma che sanziona la realizzazione di opere edilizie senza titolo abilitativo; applicata per il reato urbanistico contestato alle costruzioni in oggetto.
D.P.R. n. 380/2001, artt. 93, 94, 95
Norme relative alle sanzioni e procedure per le violazioni paesaggistiche/urbanistiche; la Corte ha ritenuto applicabili le fattispecie contestate.
D.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1 lett. e-bis
Definisce le opere stagionali e quelle destinate a esigenze contingenti e temporanee che possono essere realizzate senza titolo; la Corte ha interpretato tale disposizione restringendo l'esenzione alle opere intrinsecamente temporanee e immediatamente rimovibili, escludendo dal novero gli edifici in discussione.
D.lgs. n. 42/2004, art. 181 comma 1
Norma del codice dei beni culturali e del paesaggio; è stata applicata per la violazione del vincolo paesaggistico (opere realizzate in zona sottoposta a vincolo).
D.lgs. n. 42/2004, art. 142
Individua le zone sottoposte a vincolo paesaggistico (es. distanza dalla battigia); la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del vincolo sulla base degli atti e delle testimonianze.
Codice Penale, artt. 157 e ss. (prescrizione)
Norme sul termine di prescrizione; la Corte ha calcolato il termine quinquennale per i reati contravvenzionali decorrente dalla cessazione dell'attività edilizia (16/05/2018) e ha aggiunto i periodi di sospensione previsti.
Codice Penale, art. 159 (sospensione del corso della prescrizione)
La disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione (modificata dalla legge n.103/2017 e successive) è stata interpretata alla luce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale: si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge 103/2017 (03/08/2017-31/12/2019) e non è causa di estinzione automatica per i fatti in esame.
Legge n. 103/2017; Legge n. 3/2019; Legge n. 134/2021
Norme intervenute sulla disciplina processuale e sulla sospensione della prescrizione; la Corte ha applicato l'orientamento delle Sezioni Unite e la decisione della Corte costituzionale (sent. n.38/2026) circa la portata temporale e l'ambito di applicazione delle sospensioni.
Codice Penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa quando le opere sono di ampia dimensione, violano più disposizioni (compresa quella antisismica) e hanno significativo impatto territoriale.
Codice di Procedura Penale, art. 609 comma 3
Impedisce di proporre per la prima volta in Cassazione motivi basati su fatti o questioni non devolute in appello; la Corte ha dichiarato inammissibili censure nuove non sollevate in appello.
Codice di Procedura Penale, art. 544
Termine relativo al deposito della motivazione e ai termini processuali utilizzati per il calcolo della sospensione della prescrizione; preso a riferimento per il computo delle sospensioni.
Codice di Procedura Penale, art. 173 disp. attu.
Limiti di devoluzione in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti dalla norma.
Massime di principio
- La precarietà delle opere edilizie va valutata funzionalmente: non conta il materiale o l'agevole rimovibilità, bensì se l'opera è intrinsecamente destinata a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e sia effettivamente rimovibile alla cessazione della necessità; in mancanza di tali requisiti serve titolo autorizzativo.
- La prescrizione per reati edilizi/paesaggistici decorre dalla cessazione dell'attività edilizia (ultimazione dei lavori) e la data di cessazione deve risultare da elementi probatori o atti; il principio favor rei opera solo se la data è incerta.
- Le modifiche legislative sulla sospensione della prescrizione (legge 103/2017 e successive) hanno portata temporale determinata: applicazione ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite e la Corte costituzionale; pertanto va verificato il dies del fatto per stabilire quale disciplina applicare.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta violi più disposizioni, abbia ampiezza materiale significativa, rilevanza antisismica o impatto territoriale: la valutazione è complessiva e non automatica.
- La responsabilità del proprietario, comodatario o del direttore dei lavori può derivare da elementi concreti di disponibilità, uso effettivo o interesse alla costruzione (es. contratto di comodato, presentazione di pratiche edilizie, incarichi e direzione lavori); la mera qualità formale non esclude la responsabilità se sussistono elementi integrativi.
- In sede di Cassazione non possono essere sollevati nuovi motivi non dedotti in appello (art. 609 c.p.p.): è essenziale devolvere le questioni nel grado di appello per poterle poi riproporre in cassazione.
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