Cassazione Penale, Sentenza n. 39380/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/09/2022 con due motivi: 1) violazione di legge e errore di calcolo nella determinazione della pena complessiva per non avere il giudice dell'esecuzione computato la diminuente prevista per il rito abbreviato sui reati satellite; 2) vizio di motivazione e trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto ai coimputati, con richiamo a carenze nella determinazione e comparazione delle pene.
La decisione
Il primo motivo è accolto: la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio dovrà esplicitare se ha applicato la riduzione premiale per il rito abbreviato sui reati satellite e rispettare i principi indicati dalla giurisprudenza sul calcolo della continuazione (scorporo dei reati unificati, individuazione del reato più grave, aumento distinto e motivato per ciascun reato satellite, verifica della proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.). Per effetto della necessità di rinnovazione del trattamento sanzionatorio, il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina del riconoscimento della continuazione tra reati nella fase esecutiva; la Corte ha usato tale quadro per la rideterminazione della pena complessiva.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Principio della unificazione delle pene e aumento per i reati satellite; la Corte richiede che gli aumenti siano calcolati e motivati distintamente per ciascun reato satellite.
art. 438 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come fonte della diminuzione per il rito abbreviato applicabile ai reati satellite; la Corte rileva l'obbligo di considerare la diminuente quando il reato satellite è giudicato con rito abbreviato.
art. 442 cod. proc. pen.
La sentenza richiama la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato (indicata dal giudice come articolo di riferimento per la riduzione) e impone di valorizzarla aritmeticamente nella motivazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel secondo motivo relativo alla comparazione delle situazioni processuali e al trattamento differenziato; implicazioni sulla correttezza del contraddittorio e della motivazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato a sostegno dell'argomento sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena; il giudice deve motivare la scelta del quantum e la comparazione con gli altri illeciti.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
modificato dalla Corte cost. n.183/2013
Applicabile nel giudizio di rinvio: vieta la partecipazione al collegio che ha già deciso sull'accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione della continuazione, secondo la pronuncia di illegittimità costituzionale.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 34 in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha già deciso sulla medesima questione.
Massime di principio
- Quando un reato satellite è giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena previsto dall'art. 81 c.p. va rapportato alla riduzione premiale del rito abbreviato; il giudice dell'esecuzione deve indicare esplicitamente di averne tenuto conto e la riduzione, essendo aritmeticamente predeterminata, va calcolata e riportata numericamente.
- Nelle ipotesi di continuazione tra reati decise con sentenze separate, il giudice deve scorporare le violazioni già unificate, individuare il reato più grave e poi applicare aumenti distinti per ciascun reato satellite, motivando separatamente ogni incremento.
- La motivazione del calcolo della pena complessiva deve consentire la verifica della proporzione tra le pene e che non sia stato surrettiziamente operato un cumulo materiale; maggior impegno motivazionale è richiesto in relazione agli aumenti più rilevanti.
- Se la Corte di cassazione annulla in parte per vizi di calcolo o motivazione, il giudice di rinvio deve rinnovare il giudizio seguendo le indicazioni giurisprudenziali e non può partecipare se ha già deciso sulla medesima questione, alla luce della pronuncia costituzionale n.183/2013.
- In ricorsi per vizi nel computo della pena, è strategico proporre motivi che evidenzino omissioni aritmetiche e mancata applicazione di benefici automaticamente predeterminabili (es. diminuzione per rito abbreviato), poiché tali errori sono più facilmente riconoscibili e rettificabili in sede di cassazione.
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