Cassazione Civile, Ordinanza n. 14236/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento a riposo del dipendente, con effetti dal 1 settembre 2011. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento ex art. 6 L. 604/1966, come modificato dall’art. 32 L. 183/2010; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la domanda fosse stata impostata come impugnativa di licenziamento e che il lavoratore, avendo già contestato il recesso con nota del 25 febbraio 2011, avrebbe dovuto rispettare il termine di 270 giorni per promuovere l’azione o chiedere il tentativo di conciliazione. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 6 L. 604/1966, dell’art. 32 L. 183/2010 e degli artt. 1441 e 1442 c.c., sostenendo che la risoluzione per raggiunti limiti di età non fosse un licenziamento e che il giudice non fosse vincolato dalla qualificazione data dalle parti; 2) vizio di motivazione/travisamento della prova, perché la lettera del 25 febbraio 2011 sarebbe stata solo una richiesta di chiarimenti e non un’impugnazione stragiudiziale; 3) illegittimità nel merito del recesso per raggiunti limiti di età, asserita insussistenza dei requisiti contributivi per la pensione, violazione di correttezza e buona fede e della disciplina sul differimento pensionistico, con riproposizione della domanda risarcitoria per danno pensionistico, biologico e da perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura secondo cui la disciplina decadenziale dell’art. 6 L. 604/1966 non è applicabile alla risoluzione automatica del rapporto di impiego pubblico per raggiunti limiti di età, che costituisce una causa di cessazione distinta dal licenziamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, affinché riesamini la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 L. 604/1966
come modificato dall’art. 32 L. 183/2010
la decadenza prevista per l’impugnazione del licenziamento non si estende, in via analogica o estensiva, alla diversa ipotesi di risoluzione automatica del rapporto di impiego pubblico per limiti di età
art. 32 L. 183/2010
le modifiche ai termini di impugnazione del licenziamento restano circoscritte alle ipotesi previste dalla norma e non comprendono la cessazione automatica del rapporto per raggiunti limiti di età
artt. 1441 c.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure, ma non decisivi nella ratio accolta
artt. 1442 c.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure, ma non decisivi nella ratio accolta
art. 360 c.p.c.
norma processuale invocata per articolare i motivi di ricorso
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato
art. 97 Cost.
impone che nel pubblico impiego l’estinzione del rapporto per età massima sia prevista da disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva
art. 113, comma 1, c.p.c.
il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti e i rapporti dedotti, purché restino fermi petitum e causa petendi
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
L. 24 dicembre 2012 n. 228
richiamata quale legge modificativa del regime del contributo unificato
CCNL 6 luglio 1995
richiamati per mostrare che la cessazione per raggiungimento del limite di età è prevista come causa autonoma e automatica distinta dal licenziamento
Massime di principio
- Nel pubblico impiego economico la cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età costituisce una causa autonoma e distinta dal licenziamento, con effetto automatico al verificarsi del presupposto legale o contrattuale richiamato dalla disciplina applicabile.
- La disciplina decadenziale speciale prevista per l’impugnazione del licenziamento ex art. 6 L. 604/1966, anche nel testo modificato dall’art. 32 L. 183/2010, non è estensibile o applicabile in via analogica alla risoluzione automatica del rapporto per limiti di età o ad altre cause tipiche di cessazione diverse dal licenziamento.
- Il giudice non è vincolato dalla qualificazione giuridica data dalle parti all’atto impugnato e può riqualificare la fattispecie in base al principio iura novit curia, purché la decisione resti entro i limiti del petitum e della causa petendi.
- Quando un motivo di ricorso cumula più censure tra loro autonome, ciò non ne determina di per sé l’inammissibilità, se dal suo contenuto è possibile distinguere chiaramente le doglianze e consentirne l’esame separato.
- Se la Corte di cassazione accoglie il motivo che investe la ratio decidendi decisiva sulla decadenza o sull’ammissibilità, gli ulteriori motivi che presuppongono l’esame del merito restano assorbiti.
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