Cassazione Penale, Sentenza n. 9841/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, secondo il ricorrente, ha illegittimamente convertito la pena pecuniaria concordata (euro 1.000) nella corrispondente pena detentiva (giorni 4) senza che tale conversione fosse oggetto dell'accordo processuale; applicazione retroattiva e illegittima delle prescrizioni di cui all'art. 56-ter legge 689/1981 (introdotte dal D.lgs.150/2022) a fatti commessi nel 2018; violazione degli artt. 20-bis c.p., 56-bis legge 689/1981 e del principio del favor rei di cui all'art. 2 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha restituito gli atti al GIP del Tribunale di Milano per il proseguo. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia accertato correttamente il testo dell'accordo, ma abbia comunque proceduto, senza alcun accordo delle parti su quel punto, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva; tale conversione illegittima ha infatti inciso sull'intero accordo processuale che prevedeva la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità. Perciò l'illegalità della conversione ha determinato l'annullamento dell'intera decisione onde permettere alle parti di riformulare o raggiungere un nuovo accordo.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la Corte ricorda che la pena applicata deve corrispondere, per qualità e quantità, a quella oggetto dell'accordo tra le parti e non può il giudice modificarla nonostante l'accordo
art. 20-bis cod. pen.
Prevede la conversione di pene detentive brevi in lavoro di pubblica utilità; la Corte distingue l'ambito di applicazione tra conversione di pena detentiva e conversione di pena pecuniaria, rilevando che la conversione della multa in detenzione non poteva essere disposta senza accordo
art. 2 cod. pen.
Principio di irretroattività e favor rei; invocato dalla difesa per contestare l'applicazione retroattiva di misure introdotte successivamente alla commissione dei fatti
art. 56-ter legge 24 novembre 1981 n. 689
Norme introdotte dal D.lgs. 150/2022 che disciplinano prescrizioni obbligatorie correlate al lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la Corte afferma che queste prescrizioni costituiscono contenuto necessario della pena sostitutiva e vanno applicate integralmente se si applica la disciplina più favorevole nel tempo
D.lgs. 150/2022
Ha introdotto le disposizioni di cui all'art. 56-ter; la Corte ricorda che, ove la disciplina successiva sia complessivamente più favorevole, il giudice deve applicarla nella sua integrità e non combinarla selettivamente con parti della disciplina precedente
Legge n. 3 del 2019
Richiamata nel contesto della contestazione sulla non retroattività delle disposizioni successive all'epoca dei fatti del 2018; la Corte valuta la successione normativa secondo i principi di favore rei e completezza dell'applicazione della disciplina più favorevole
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Richiamato quale base normativa per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando l'illegittimità influisce sull'intero accordo
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice non può modificare la sostanza dell'accordo: la pena applicata deve corrispondere per qualità e quantità a quella pattuita; conversioni non concordate sono illegittime
- La conversione di una pena pecuniaria in pena detentiva non può essere disposta dal giudice se non era oggetto dell'accordo tra le parti
- Se la legge successiva è complessivamente più favorevole al reo, il giudice la applica nella sua interezza; non è consentito applicare selettivamente parti favorevoli della nuova disciplina escludendone altre
- Le prescrizioni previste per certe sanzioni sostitutive (es. art. 56-ter l. 689/1981) possono costituire contenuto necessario della pena sostitutiva e dunque essere obbligatorie quando la disciplina più favorevole è applicabile
- Quando l'illegittimità di una determinazione di pena incide sull'intero accordo di patteggiamento, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio per permettere alle parti di rinegoziare o formulare un nuovo accordo
- In casi analoghi verificare sempre il testo formale dell'accordo processuale e documentare espressamente qualsiasi volontà di conversione di sanzioni (es. multa in detenzione o in lavoro di pubblica utilità) per evitare decisioni giudiziali invasive
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