Cassazione Civile, Ordinanza n. 17587/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava cartelle di pagamento relative a tributi per gli anni 1993-1996, assumendo di non averle mai ricevute e contestando poi l'intimazione di pagamento successivamente notificata. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi, sostenendo anche che la CTR avrebbe dovuto dichiarare prescritti i crediti tributari azionati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era un coacervo di censure eterogenee e inestricabili; che la doglianza motivazionale era inammissibile perché, nel regime ratione temporis applicabile, non consentiva una censura meramente motivazionale oltre il "minimo costituzionale"; che la censura di violazione di legge era comunque inammissibile perché la CTR aveva accertato la regolare notifica delle cartelle e quindi l'intimazione di pagamento era impugnabile solo per vizi propri, non dedotti né provati; inoltre la CTR aveva accertato che le notifiche avevano interrotto la prescrizione, sicché la censura investiva un apprezzamento di merito non scrutinabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel regime applicabile non è consentita una censura meramente motivazionale se la motivazione della sentenza supera il c.d. minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Il motivo non può contenere censure eterogenee e inestricabili, formulate promiscuamente sotto diversi vizi di legittimità.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Lo scrutinio va svolto con riferimento a ogni singolo motivo e al momento della decisione; se ne ricorrono i presupposti, conduce a declaratoria di inammissibilità.
art. 334, comma 2, c.p.c.
La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva secondo il richiamo operato dalla Corte.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato dalla Corte quale disposizione coerente con la funzione di filtro e con una delibazione più rapida dei ricorsi inconsistenti.
art. 606 c.p.p.
Citato in via analogica nel ragionamento sulla funzione filtro dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, univoco e autosufficiente: è inammissibile la censura che cumuli in modo confuso violazioni di legge e vizi motivazionali.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una mera richiesta di riesame del merito né colpire una motivazione che superi il minimo costituzionale.
- Quando il giudice di merito accerti la regolare notifica della cartella di pagamento, l'intimazione successiva è impugnabile soltanto per vizi propri; restano precluse contestazioni dirette al credito o alla cartella se non dedotte nei termini e nei modi consentiti.
- Le doglianze sulla prescrizione che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito non sono scrutinabili in sede di legittimità se mirano soltanto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
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