Sentenza n. 1994/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e provvedimento della Questura di revoca del porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi disposto dalla Prefettura e la conseguente revoca del porto d’armi per uso caccia, motivati dalla conflittualità con il fratello per questioni ereditarie. Ha dedotto: 1) insufficiente valutazione delle memorie partecipative presentate nel procedimento; 2) difetto di motivazione, sostenendo che il solo riferimento alla conflittualità familiare non fosse sufficiente; 3) mancanza di circostanze soggettive e oggettive precise idonee a fondare una prognosi di abuso delle armi, rilevando in particolare che era incensurato e che non era spiegato il nesso tra il conflitto ereditario e il rischio di uso improprio delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. In base all’art. 39 del r.d. n. 773/1931, il divieto di detenzione ha natura preventiva e può fondarsi su elementi che consentano una ragionevole previsione di possibile abuso, senza che sia necessario un abuso già concretamente verificatosi né una condanna o un procedimento penale. La conflittualità familiare, soprattutto quando certa e connessa a questioni ereditarie, può costituire un elemento di pericolo per la sicurezza pubblica; nel caso concreto, il fratello aveva inoltre rappresentato alle autorità il timore di aggressioni. Il divieto è quindi risultato congruamente motivato e preceduto da adeguata istruttoria; la revoca del porto d’armi è stata ritenuta conseguenziale. Le memorie partecipative erano state considerate, ma non recavano elementi istruttori idonei a superare il rischio ravvisato. Ricorso respinto e ricorrente condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
L’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nell’attribuire al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, prevede che tale potere possa essere esercitato, non solo quando la persona destinataria del predetto provvedimento abbia riportato condanne penali o sia sottoposta a procedimenti penali, ma anche quando la medesima, più semplicemente, sia “ritenuta capace di abusarne”, essendo dunque sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato delle armi.
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è preventivo e può essere esercitato sulla base di elementi idonei a fondare una ragionevole prognosi di abuso; non occorre che l’abuso si sia già verificato, né che il destinatario abbia riportato condanne o sia sottoposto a procedimento penale.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha funzione preventiva e può essere disposto quando, sulla base di un prudente apprezzamento delle circostanze di fatto, il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi; non è necessario accertare un abuso concreto o pregresso.
- Una situazione certa di conflittualità familiare, anche originata da controversie ereditarie, può giustificare una prognosi di rischio per la sicurezza pubblica e il conseguente divieto di detenzione di armi, anche in assenza di precedenti penali o di un uso improprio già verificatosi.
- La revoca del porto d’armi può conseguire al divieto di detenzione quando quest’ultimo ne costituisca il presupposto; le memorie partecipative non impongono un esito diverso se, pur considerate, non apportano elementi idonei a superare il rischio rilevato dall’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →