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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17822/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con ripresa a tassazione ai fini Ires, Iva e Irap di una rilevante somma, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che contestava fatture emesse da una società cooperativa cessata, ritenute relative a operazioni inesistenti per gli anni 2004-2006. La società aveva impugnato l'atto e, in appello, la CTR aveva accolto solo parzialmente le doglianze, ritenendo inutilizzabili nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi e acquisite in sede di verifica, e riconoscendo quindi l'effettività delle operazioni e la legittima deduzione dei costi. L'Agenzia ricorreva in cassazione deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza e violazione delle norme sulla prova nel processo tributario, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza delle dichiarazioni di terzi come elementi indiziari/presuntivi e avesse invertito l'onere della prova. La società proponeva ricorso incidentale condizionato con due motivi: uno sulla violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR per la ritenuta indeducibilità di alcuni costi per difetto di inerenza; l'altro per omessa pronuncia sull'Irap e sulla rideterminazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla prova nel processo tributario: la CTR aveva errato nel considerare inutilizzabili le dichiarazioni di terzi raccolte in sede amministrativa, mentre tali dichiarazioni sono utilizzabili come elementi indiziari e possono, per contenuto e riscontri, fondare presunzioni gravi, precise e concordanti. È stato accolto anche il secondo motivo del ricorso incidentale nei limiti dell'Irap, perché la CTR aveva effettivamente omesso ogni pronuncia sulla relativa censura; è stato invece respinto il primo motivo incidentale, perché inammissibile nella sostanza in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla inerenza dei costi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 D.Lgs. 546/1992

    il divieto di prova testimoniale nel processo tributario limita i poteri del giudice, ma non impedisce l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale o raccolte dagli organi verificatori come elementi indiziari/probatori nel PVC.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata accolta sul punto in cui la CTR aveva escluso indebitamente l'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che le presunzioni possono spostare l'onere probatorio in capo al contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato come norma sulle presunzioni semplici, che possono derivare anche da dichiarazioni di terzi se dotate dei requisiti richiesti.

  • art. 2729 c.c.

    le dichiarazioni di terzi, se attendibili e riscontrate, possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accertamento.

  • art. 21 D.P.R. 633/1972

    richiamato nel motivo principale in relazione alla contestazione delle fatture e delle operazioni inesistenti.

  • art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare la restrittiva nozione di inerenza adottata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla questione Irap e sulle sanzioni.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato dalla CTR, ma la Cassazione ne esclude l'uso per fondare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi raccolte in sede amministrativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale di legittimità richiamata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio di nullità della sentenza e per l'omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi in sede di verifica amministrativa non hanno natura di testimonianza, ma sono utilizzabili come elementi indiziari e, se assistite da riscontri o intrinseca attendibilità, possono assumere valore di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
  • Il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 7 D.Lgs. 546/1992 preclude soltanto l'assunzione diretta della testimonianza da parte del giudice tributario, non anche l'acquisizione e la valutazione delle informazioni rese da terzi nei verbali di constatazione o in sede amministrativa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito: la contestazione dell'apprezzamento delle prove e della loro attendibilità resta riservata al giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente dedotta integra vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione sul punto, quando dal testo della decisione non emerga neppure una statuizione implicita.
  • La qualificazione della prova indiziaria e la conseguente distribuzione dell'onere probatorio devono essere valutate in concreto: l'esistenza di indizi gravi e concordanti può essere sufficiente a spostare sul contribuente la prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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