Sentenza n. 6549/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota prot. n. QI/61390 del 21.03.2025, successivamente trasmessa, con cui il Dirigente del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale - Unità Organizzativa Condoni ha negato la ricostruzione del fascicolo afferente all’istanza di condono ex l. n. 47/1985 presentata il 26.03.1986 in relazione al complesso immobiliare sito in Roma, via Picco dei Tre Signori nn. 12-14-16, ed assunta al protocollo comunale dell’Ufficio del Condono Edilizio con il n. 87/10296; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale con cui era stato negato il reperimento e la ricostruzione del fascicolo relativo a una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 47/1985
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui Roma Capitale aveva comunicato il mancato accoglimento della richiesta di ricostruzione del fascicolo di una domanda di condono edilizio, motivando il diniego con l'assenza della documentazione nell'archivio dell'Ufficio Condono Edilizio. Hanno dedotto: la violazione degli artt. 2, comma 8-bis, e 20 della l. n. 241/1990, sostenendo la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di ricostruzione; la violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 3 della l. n. 241/1990, per omessa istruttoria e carenza di motivazione; la violazione degli obblighi di conservazione documentale e della procedura di ricostruzione del fascicolo prevista dalle Linee Guida di Roma Capitale; la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. In corso di giudizio Roma Capitale ha prodotto una successiva nota con cui era stata richiesta documentazione integrativa per procedere alla ricostruzione e all'istruttoria della domanda di condono. I ricorrenti hanno contestato la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto il rinvio della causa in attesa delle nuove determinazioni amministrative.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che il rinvio della trattazione sia consentito solo in presenza di situazioni eccezionali, idonee a incidere sulle esigenze fondamentali del diritto di difesa; l'attesa delle nuove determinazioni amministrative non costituiva, nel caso concreto, una ragione sufficiente. È stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Risorse per Roma S.p.A., poiché la società, pur non essendo titolare del potere decisorio, aveva svolto attività istruttoria ed era quindi parte sostanziale del procedimento. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: la successiva richiesta di documentazione integrativa, finalizzata alla ricostruzione e all'istruttoria della domanda di condono e riscontrata dai ricorrenti, aveva superato la nota impugnata, alla quale l'amministrazione aveva attribuito un valore meramente interinale. Il procedimento risultava ancora in fase istruttoria e non sussisteva più un interesse concreto e attuale all'annullamento della comunicazione originaria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza
Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto per situazioni eccezionali, consistenti in gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali del diritto di difesa.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla pretesa inefficacia della nota per formazione del silenzio-assenso; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 20 l. 241/1990
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla formazione del silenzio-assenso; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Norma invocata con riferimento ai doveri di correttezza dell'amministrazione e alla dedotta omessa istruttoria; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata con riferimento all'obbligo di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma invocata per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto; la censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione o il superamento dell'atto impugnato da parte di una successiva attività amministrativa, quando questa riapra o prosegua il procedimento e renda non più attuale l'interesse all'annullamento dell'atto originario, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La richiesta di documentazione integrativa finalizzata alla ricostruzione e all'istruttoria di una pratica può evidenziare il carattere meramente interinale della precedente comunicazione amministrativa che aveva rappresentato l'assenza della documentazione, escludendo la permanenza di un interesse concreto e attuale all'annullamento di tale comunicazione.
- Un soggetto che, pur non essendo titolare del potere di adottare il provvedimento finale, svolga attività istruttoria nel procedimento può essere considerato parte sostanziale del procedimento e non è privo di legittimazione passiva nel giudizio relativo all'atto adottato nell'ambito di tale attività.
- Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo è disposto solo in presenza di situazioni eccezionali, costituite da gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali del diritto di difesa; la mera attesa di nuove determinazioni amministrative non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →