Cassazione Penale, Sentenza n. 38318/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca preventiva di più immobili (un appartamento del proposto, due immobili intestati alla moglie Filomena Vigna e due appartamenti intestati a Rosaria Campaiola). Il ricorso deduceva: 1) che l'acquisto dell'immobile di via Collenuccio (2007) era stato effettuato con proventi leciti ma non dichiarati (redditi "in nero") della moglie; 2) che non sussisteva ragionevole connessione temporale tra reati-spia (cessione di stupefacenti) e acquisti successivi, in particolare per l'immobile di via Fontanelle n. 45 (acquisto 2021 collegato a proventi di vendita 2010) e per gli acquisti del 2017 (immobili intestati al proposto e a terza). Le terze intestatarie contestavano inoltre la mancanza di capacità economica degli iscritti e sostenevano l'effettiva titolarità o l'apporto di risorse da terzi (cugina).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Salvatore D'Alessandro e dichiarato inammissibili i ricorsi di Filomena Vigna e Rosaria Campaiola. È stata confermata la confisca preventiva dei beni impugnati. La Corte ha ritenuto che, in sede di legittimità sui provvedimenti di prevenzione, siano consentiti solo profili di violazione di legge (non ricorsi ordinari sulla motivazione salvo motivazione inesistente o apparente). Ha inoltre applicato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il terzo intestatario può solo rivendicare l'effettiva titolarità del bene e non contestare i presupposti della misura (pericolosità del proposto, sproporzione, perimetrazione temporale). La Corte ha ritenuto insufficienti le censure difensive: i presupposti fattuali (insufficiente capacità reddituale del nucleo, indagini sui redditi dell'attività commerciale, versamenti in contanti, elementi di disponibilità come utenza e luogo dell'arresto) giustificavano la confisca. Conseguenze economiche: condanna alle spese processuali per tutti i ricorrenti; le terze intestatarie condannate al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per inammissibilità con profili di colpa.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011
art. 4; artt. 7, comma 1 e 10, comma 2; artt. 10, comma 3 e 27, comma 2
L'art. 4 è richiamato per l'accertamento della pericolosità qualificata; gli artt. 7 e 10 impongono l'obbligo di motivazione del decreto. Gli artt. 10 comma 3 e 27 comma 2 limitano il ricorso per cassazione alle violazioni di legge nel procedimento di prevenzione.
D.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata in relazione ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti che costituiscono i reati-spia rispetto ai quali è valutata la ragionevolezza temporale degli acquisti.
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e); art. 125, comma 3; art. 616
Art. 606 lett. e) richiamato per delimitare i vizi apprezzabili in cassazione (in generale vizio di motivazione escluso); art. 125 comma 3 richiede adeguata motivazione del provvedimento; art. 616 disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e sanzioni.
legge 17 ottobre 2017, n. 161
Richiamata per il principio che il proposto non può giustificare la provenienza dei beni adducento proventi derivanti dall'evasione fiscale; il decreto ha però considerato la questione anche alla luce del contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità per i terzi.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali, la Corte di Cassazione in sede di legittimità può sindacare solo violazioni di legge; il vizio di motivazione è rilevabile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
- Il requisito della "ragionevolezza temporale" tra reati-spia e acquisizione dei beni è il criterio fondamentale per collegare patrimoni e attività illecita: acquisti temporalmente ravvicinati o inseriti in un percorso di pericolosità qualificata possono giustificare la confisca preventiva.
- Il dibattito giurisprudenziale sui "proventi in nero": esiste orientamento che ammette ai terzi di provare la provenienza lecita anche con redditi non dichiarati e orientamento contrario che esclude tale prova; tuttavia, la valutazione si risolve sui fatti: se l'attività dichiarata risulta improduttiva o non documentalmente provata, la prova dei proventi "in nero" è insufficiente.
- Il terzo intestatario ritenuto fittizio può esclusivamente rivendicare l'effettiva titolarità del bene; non può, invece, contestare i presupposti della misura (pericolosità del proposto, sproporzione, perimetrazione temporale), che sono questioni riservate al proposto (Sez. U).
- Indici quali incapacità reddituale del nucleo, pagamenti con depositi in contanti, utenze e luoghi di effettiva disponibilità (es. luogo di arresto) costituiscono elementi probatori rilevanti a sostegno della confisca preventiva.
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