Cassazione Penale, Ordinanza n. 01488/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello, contestavano l'affermazione di responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo anche la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, cioè le videoriprese effettuate dall'operante in servizio durante una manifestazione e i relativi disordini. La Corte di appello aveva già motivato il diniego di acquisizione del video, ritenendolo inutile perché l'operante aveva dichiarato di aver interrotto le riprese quando uno degli imputati gli si era avvicinato e lo aveva minacciato, impedendogli di proseguire, circostanza corroborata da altre dichiarazioni testimoniali e da un DVD prodotto dalla difesa. Nel ricorso si contestava inoltre la pena prevista per l'oltraggio, richiamando una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi generici e meramente oppositivi, perché riproducevano censure già esaminate e motivatamente disattese in appello. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulla pena dell'oltraggio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 23 ottobre 2024, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa al trattamento sanzionatorio dell'art. 341-bis c.p. Ne è seguita la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato in comparazione con la nuova fattispecie di oltraggio, per evidenziare la comune direzione offensiva verso il regolare svolgimento della pubblica funzione, pur nella diversità delle condotte.
art. 341-bis c.p.
Norma incriminatrice dell'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ne conferma la tenuta anche sul piano del trattamento sanzionatorio, alla luce della pronuncia costituzionale richiamata.
art. 97, comma secondo, Cost.
Indicato come parametro costituzionale del bene giuridico tutelato, ossia il regolare svolgimento della pubblica funzione, di immediata rilevanza costituzionale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche, meramente oppositive e già specificamente disattese con motivazione adeguata dal giudice di merito.
- La deduzione di omessa assunzione di una prova decisiva non è fondata quando il giudice di merito abbia spiegato in modo non illogico l'inutilità o superfluità dell'acquisizione, valorizzando altre prove già acquisite idonee a chiarire il fatto.
- La questione di legittimità costituzionale relativa al trattamento sanzionatorio dell'oltraggio a pubblico ufficiale non incide, allo stato, sulla validità della fattispecie, essendo stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale.
- L'oltraggio a pubblico ufficiale e la resistenza a pubblico ufficiale possono presentare una comune direzione offensiva verso il regolare svolgimento della funzione pubblica, pur restando distinte quanto alle condotte tipiche.
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