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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ires - Enti associativi - Requisiti per il riconoscimento del regime fiscale agevolato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che il regime fiscale agevolato non spetta automaticamente per la sola natura associativa dell'ente. L'associazione deve provare il possesso dei requisiti richiesti e deve averli formalmente recepiti nell'atto costitutivo o nello statuto. In mancanza di tale prova o delle clausole statutarie necessarie, il beneficio può essere negato o disconosciuto dall'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi. L'ente deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti di fatto per beneficiare dell'agevolazione e deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 148 TUIR. In particolare, l'atto costitutivo o lo statuto devono prevedere il divieto di distribuzione degli utili, l'obbligo di reimpiego degli stessi per il perseguimento degli scopi istituzionali e l'obbligo di redazione del bilancio o della rendicontazione annuale.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di provare i presupposti del regime fiscale agevolato grava sull'ente associativo che intende beneficiarne.

  • Art. 148 del TUIR

    La norma subordina l'applicazione del regime fiscale agevolato al rispetto di specifici requisiti, anche statutari, tra cui il divieto di distribuzione degli utili, il loro reimpiego per finalità istituzionali e la redazione del bilancio o della rendicontazione annuale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16032/2005

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'ente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per il trattamento fiscale agevolato.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16726/2015

    Richiamata per confermare che il possesso dei requisiti agevolativi deve risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto e deve essere provato dall'associazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi sono di stretta interpretazione e non spettano automaticamente in ragione della sola forma associativa o dell'assenza di scopo di lucro dichiarata.
  • L'ente che invoca un regime agevolato deve provare concretamente tutti i requisiti richiesti dalla legge, sia sul piano documentale sia sul piano dell'effettivo svolgimento dell'attività.
  • Le clausole statutarie richieste dalla normativa devono essere espresse nell'atto costitutivo o nello statuto; non è sufficiente dimostrare soltanto comportamenti conformi nella pratica.
  • Il divieto di distribuzione degli utili, il loro reimpiego nelle finalità istituzionali e la corretta rendicontazione costituiscono elementi essenziali per sostenere la pretesa agevolativa.
  • In caso di contestazione, la mancata produzione dello statuto, del bilancio o della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti può comportare il diniego dell'agevolazione e il recupero della maggiore imposta.

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