Sentenza n. 927/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 5246 del 07/02/2023 a firma dell'Responsabile del Servizio – Area 3, avente ad oggetto “PRATICA SUAP: apertura di una MSV in Loano, Via Aurelia n17/19, per la vendita di prodotti dei settori A/NA – Prot. 02596/2023 del 19/01/2023 – Avvio del procedimento e comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 241/1990 e s.m.i.”; - di ogni ulteriore atto o provvedimento, cognito o non, presupposto e/o precedente e/o conseguente e/o comunque connesso o collegato al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di avvio del procedimento e comunicazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 241/1990, relativo all'apertura di una media struttura di vendita
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di avvio del procedimento concernente l'apertura di una media struttura di vendita, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo della sentenza non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell'istanza depositata dalla ricorrente e dell'adesione della controinteressata. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione nel merito della legittimità del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate nei confronti della controinteressata, in ragione della sua adesione all'istanza, e nei confronti del Comune resistente, in considerazione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Richiamato nel provvedimento comunale impugnato, avente a oggetto l'avvio del procedimento e la relativa comunicazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, se recepita dal giudice e non contrastata dalle altre parti interessate, può condurre alla definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando vi sia adesione della controinteressata e ricorrano peculiarità della vicenda nei rapporti con l'amministrazione resistente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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