Cassazione Civile, Ordinanza n. 17645/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assegnatario di edilizia residenziale pubblica che chiedeva l'accertamento del proprio diritto ad acquistare l'alloggio occupato, con condanna dell'amministrazione alla cessione in proprietà, oppure in subordine il riconoscimento del diritto all'acquisto a condizioni di maggior favore previste per i profughi. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, che la legge regionale invocata fosse stata dichiarata incostituzionale e, dall'altro, che la disciplina applicabile fosse quella già interpretata in senso restrittivo dalla Cassazione. Nel ricorso per cassazione l'interessato deduceva due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della l. n. 560 del 1993, sostenendo che l'inserimento dell'immobile nel piano di vendita regionale avrebbe già fatto sorgere un diritto soggettivo pieno all'acquisto, senza residui margini di discrezionalità per l'ente proprietario; 2) violazione della disciplina sull'acquisto agevolato da parte dei profughi, assumendo che il beneficio previsto per gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della l. n. 137 del 1952 dovesse applicarsi a tutte le categorie di profughi e a tutti gli immobili contemplati dalla normativa richiamata, non solo agli alloggi "dedicati" di cui all'art. 18 della legge del 1952.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, esaminandoli congiuntamente per connessione, i due motivi di ricorso sul presupposto che l'immobile fosse comunque assoggettato al regime di alienazione della l. n. 560 del 1993, ma che tale regime richieda non solo l'inserimento dell'alloggio nel piano regionale di vendita, bensì anche ulteriori atti e valutazioni dell'ente proprietario, essendo il piano un atto meramente preparatorio e non sufficiente a fondare un diritto immediato all'acquisto. Ha inoltre ribadito che l'agevolazione sul prezzo prevista per i profughi compete solo agli assegnatari di alloggi "dedicati" costruiti ai sensi degli artt. 18 e seguenti della l. n. 137 del 1952, e non anche agli alloggi "riservati" dell'art. 17. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l. n. 560 del 1993, art. 1, commi 4 e 6
L'inserimento dell'alloggio nel piano regionale di vendita è presupposto necessario ma non sufficiente per l'alienazione; il diritto all'acquisto non sorge automaticamente, occorrendo ulteriori provvedimenti e la volontà dell'ente proprietario.
l. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24
È la base normativa richiamata per l'acquisto agevolato degli alloggi destinati ai profughi, ma la sua portata va letta secondo l'interpretazione fornita dalla disciplina successiva.
l. n. 137 del 1952, artt. 17 e 18
L'agevolazione sul prezzo di acquisto si riferisce solo agli alloggi dedicati costruiti ai sensi dell'art. 18 e non agli alloggi riservati dell'art. 17.
l. n. 388 del 2000, art. 45
Norma invocata dal ricorrente e ritenuta superata dalla successiva specificazione legislativa.
l. n. 350 del 2003, art. 4, comma 223
Norma interpretativa che delimita l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 24, l. n. 560 del 1993 agli immobili statali realizzati ai sensi dell'art. 18 della l. n. 137 del 1952.
l. n. 560 del 1993
Disciplina la dismissione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e richiede una procedura articolata per la vendita.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei procedimenti di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'inclusione dell'immobile nel piano di vendita regionale non attribuisce di per sé all'assegnatario un diritto soggettivo immediato all'acquisto, poiché il piano è un atto preparatorio e servono ulteriori determinazioni dell'ente proprietario.
- L'obbligo di alienare l'alloggio sorge solo quando la disciplina speciale sia integralmente perfezionata secondo le condizioni e le procedure previste dalla legge, non bastando il solo inserimento nel piano di vendita.
- Le agevolazioni di prezzo previste per i profughi vanno interpretate restrittivamente: spettano solo per gli alloggi specificamente costruiti e destinati ai profughi secondo la disciplina speciale, non per ogni alloggio comunque assegnato a tale categoria.
- Quando una norma successiva ha chiarito il perimetro applicativo di una precedente previsione agevolativa, tale interpretazione vincola la lettura della disciplina originaria e consente di escludere estensioni analogiche non previste dal legislatore.
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