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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5275/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione della qualificazione fiscale di somme ricevute da Maddalena Garavoglia a titolo di risarcimento danni (transazione e sentenza civile) conseguenti a un illegittimo aumento di capitale operato dai familiari e alla successiva cessione a prezzo ridotto delle sue partecipazioni alla banca UBS. L'Agenzia ha ritenuto che l'importo (parte del risarcimento, corrispondente alla differenza tra valore reale delle partecipazioni e prezzo di cessione) costituisse una plusvalenza da cessione di partecipazioni qualificate soggetta a tassazione (40% imponibile secondo gli artt. 6, 67 e 68 del d.P.R. 917/1986). La contribuente e la CTR avevano invece qualificato il risarcimento come ristoro della perdita di valore patrimoniale (danno emergente) non assoggettabile a tassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia (ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale) e ha rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione perché riesamini i fatti alla luce del principio di diritto indicato: il risarcimento conseguente alla cessione di azioni a prezzo 'vile', cagionato da abuso di maggioranza (come accertato dal giudice civile), può costituire una plusvalenza ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 917/1986 ed essere assoggettabile a tassazione. La Cassazione ha rilevato errori di diritto nella decisione d'appello (soprattutto per aver fondato la decisione sulla mancata volontà di vendere della contribuente e per avere escluso il raccordo causale tra aumento di capitale e successiva cessione) e ha precisato che elementi quali la transazione tra parti non sono automaticamente opponibili all'Amministrazione finanziaria e che la sentenza penale di assoluzione non vincola il giudice tributario. Il giudice di merito dovrà ora valutare obiettivamente la natura del danno (danno emergente vs. lucro cessante) e verificare se la somma percepita abbia funzione sostitutiva del reddito derivante dalla plusvalenza realizzata con la vendita.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986 - art. 6, comma 2

    i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti dell'invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti

    Se il risarcimento ha funzione di sostituzione del reddito (lucro cessante), occorre assoggettare fiscalmente la somma alla stessa categoria del reddito sostituito; pertanto il risarcimento che sostituisce una plusvalenza realizzata può essere tassato come tale.

  • d.P.R. 917/1986 - art. 67, comma 1, lett. c

    sono redditi diversi... c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

    Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate vanno considerate redditi (diversi) e concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo le regole previste.

  • d.P.R. 917/1986 - art. 68, commi 3 e 6

    comma 3: le plusvalenze di cui alla lettera c del comma 1 dell'art. 67 [...] per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; comma 6: le plusvalenze indicate nelle lettere c) [ ... ] del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo perceputo[...] e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione

    La tassazione della plusvalenza si calcola come differenza tra corrispettivo e costo/valore di acquisto; selettivamente, il 40% della plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile secondo le disposizioni vigenti.

  • Codice civile - art. 1223

    Principio generale del risarcimento: il risarcimento copre sia il danno emergente sia il lucro cessante; la qualificazione del risarcimento in sede tributaria dipende dalla funzione sostitutiva rispetto al reddito.

  • Codice civile - art. 1227, comma 2

    Regola sul concorso di colpa del creditore (obbligo di limitare il danno); in sede di accertamento tributario la condotta di limitazione del danno può essere considerata ma non esclude automaticamente la verifica dell'effettiva natura reddituale del risarcimento.

  • Codice di procedura civile - art. 115

    Divieto di decisione su fatti non contestati: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato interpretando la sentenza civile e i fatti pacifici; il principio è invocato per garantire corretta valutazione dei fatti.

  • Codice penale - art. 41

    Norma sul nesso di causalità (concausalità e valutazione della continuità causale); la Corte ha richiamato la necessità di valutare se la vendita abbia interrotto il nesso causale originato dall'aumento di capitale.

Massime di principio

  • Per determinare la tassabilità di un risarcimento occorre verificare la sua funzione: se mira a reintegrare una perdita patrimoniale 'statica' (danno emergente) è in linea di massima non imponibile; se invece sostituisce un reddito non percepito (lucro cessante), è imponibile secondo l'art. 6 Tuir.
  • La qualificazione tributaria non dipende dalla volontarietà soggettiva dell'operazione (es. vendita 'forzata') ma dalla natura economica dell'evento rimborsato: se il risarcimento sostituisce il prezzo che sarebbe stato ottenuto (plusvalenza), può costituire reddito tassabile.
  • Le transazioni tra privati e la loro qualificazione pattizia non vincolano automaticamente l'Amministrazione finanziaria: l'ente impositore può valutare autonomamente la natura reddituale della somma erogata.
  • Una sentenza penale di assoluzione non impone automaticamente l'esito del giudizio tributario: il giudice tributario deve comunque valutare il materiale probatorio e le presunzioni ammissibili nel processo tributario.
  • In presenza di una catena causale unica (atto illecito che genera più conseguenze dannose) il giudice tributario deve valutare se operazioni successive rientrano nella medesima serie causale e se il risarcimento erogato sostituisce un reddito (lucro cessante) o semplicemente ristora una perdita patrimoniale.
  • Nel dubbio la valutazione di merito spetta al giudice tributario di rinvio, che dovrà esaminare obiettivamente i fatti (anche omissioni processuali come mancata impugnazione delle delibere o mancata richiesta di annullamento del negozio) per stabilire la natura fiscale del risarcimento.

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