Ordinanza n. 191/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del consorzio da una procedura aperta e successivo provvedimento del RUP di conferma dell'esclusione; diniego di accesso agli atti di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il consorzio ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, l'esclusione da una procedura aperta per l'affidamento di un appalto, nonché gli atti presupposti e consequenziali, compreso il verbale della seduta della Commissione e il successivo provvedimento del RUP. L'esclusione era fondata sugli elementi risultanti dalla relazione illustrativa spontaneamente prodotta dal consorzio insieme alla domanda di partecipazione e sulla ritenuta inadeguatezza delle misure di self-cleaning indicate. Sono state dedotte, tra le prime censure, l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale prima dell'esclusione e il difetto di motivazione, poiché la stazione appaltante si sarebbe limitata a richiamare i contenuti della relazione senza spiegare perché tali elementi fossero di per sé sufficienti a fondare il giudizio di non affidabilità dell'operatore economico e perché le misure di self-cleaning fossero inadeguate. Il ricorrente ha inoltre impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego di accesso agli atti di gara richiesti con apposita istanza, domandando l'ostensione dei verbali e degli atti relativi all'esclusione.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorso principale e i motivi aggiunti presentassero prima facie profili di fondatezza, limitatamente alla valutazione sommaria propria della fase cautelare, con riguardo alle censure concernenti l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di motivazione dell'esclusione. In particolare, il giudice ha rilevato che l'amministrazione aveva richiamato la relazione illustrativa del consorzio senza esplicitare le ragioni per cui gli elementi ivi contenuti fossero sufficienti a corroborare il giudizio di non affidabilità e senza adeguatamente motivare l'inidoneità delle misure di self-cleaning. È stato ritenuto sussistente il periculum in mora, consistente nella mancata partecipazione del consorzio alle successive fasi della gara nelle more della decisione di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti è stato ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente all'ammissione con riserva. Il TAR ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospeso gli atti impugnati e disposto l'ammissione con riserva del consorzio alle successive fasi della procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 116 c.p.a.
È indicato quale fondamento processuale dell'impugnazione del diniego di accesso agli atti di gara; l'ordinanza cautelare non definisce nel merito tale domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti menzionati in giudizi penali.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate dai dati relativi a giudizi penali.
Massime di principio
- In sede cautelare, il provvedimento di esclusione da una gara presenta un profilo di possibile fondatezza quando l'amministrazione omette di instaurare il contraddittorio procedimentale prima dell'adozione della misura espulsiva, ove tale contraddittorio sia funzionale alla valutazione degli elementi posti a base del giudizio di affidabilità dell'operatore economico.
- Il richiamo, nel provvedimento di esclusione, a una relazione illustrativa spontaneamente prodotta dall'operatore economico non esaurisce l'obbligo di motivazione: la stazione appaltante deve indicare le ragioni per cui gli elementi contenuti nella relazione siano sufficienti a fondare il giudizio di non affidabilità e perché le misure di self-cleaning prospettate non siano adeguate.
- Quando l'esclusione impedisce all'operatore economico di partecipare alle successive fasi della gara prima della definizione del giudizio, tale preclusione può integrare il periculum in mora; nel bilanciamento cautelare degli interessi può prevalere l'interesse alla partecipazione con riserva, ove il provvedimento espulsivo presenti prima facie i vizi dedotti.
- La sospensione cautelare degli atti di esclusione può essere accompagnata dall'ammissione con riserva dell'operatore economico alle successive fasi della procedura, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'esclusione.
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