Sentenza n. 4271/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di concessione demaniale marittima prot. ADSP n. 15024 del 28 maggio 2025, concernente l'istanza di concessione demaniale quadriennale, successivamente rimodulata ad una durata di giorni 120, per l'assegnazione di uno specchio acqueo di mq. 25.312 circa in località Via Caracciolo - Rotonda Diaz, Napoli (istanza prot. ADSP n. 2639 del 03.02.2025 integrata con nota prot. ADSP n. 11201 del 17.04.2025), nonché di ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione demaniale marittima per l'occupazione temporanea o pluriennale di uno specchio acqueo destinato all'ormeggio di unità da diporto
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, costituita nel 2024 con oggetto sociale relativo all'assistenza ai mezzi nautici e alla gestione di servizi portuali e di ormeggio, aveva presentato un'istanza ex art. 36 del Codice della navigazione per ottenere una concessione quadriennale su uno specchio acqueo di circa 25.312 mq in località Via Caracciolo - Rotonda Diaz, poi rimodulata a una durata di 120 giorni e accompagnata da richiesta di anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della navigazione. L'Autorità di Sistema Portuale aveva respinto l'istanza rilevando, da un lato, l'incompatibilità dell'intervento in assenza del Piano Urbanistico Attuativo della Linea di Costa e, dall'altro, l'assenza del requisito soggettivo previsto dal regolamento dell'Autorità, in quanto la società sarebbe stata inattiva. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 30 e 36 del Codice della navigazione e dell'art. 31 del Codice del turismo, irrilevanza del parere urbanistico comunale, violazione degli artt. 7, 8, 10-bis e 11 l. 241/1990, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, contrasto con il Piano Ormeggi vigente, violazione dell'art. 97 Cost. e disparità di trattamento. Nel corso del giudizio l'Autorità ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché lo stesso specchio acqueo era stato inserito in un successivo avviso pubblico, adottato con delibera n. 219 del 17 giugno 2025, volto all'affidamento temporaneo del lotto mediante una nuova procedura selettiva, alla quale la ricorrente non aveva partecipato. La ricorrente ha inoltre contestato l'avviso con una memoria non notificata all'Amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro il diniego. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che il successivo avviso pubblico avesse superato la precedente procedura avviata sull'istanza individuale e avesse reso indisponibile il bene rispetto a quella procedura. L'avviso costituiva una nuova procedura a evidenza pubblica, finalizzata a garantire concorrenza, libertà di stabilimento, imparzialità, pubblicità, trasparenza e accessibilità a tutti gli operatori in possesso dei requisiti; esso conteneva inoltre motivazioni ulteriori rispetto al diniego originario, anche in ordine all'assenza del Piano Urbanistico Attuativo e alla temporanea ammissibilità di concessioni limitate alla stagione estiva 2025. Il giudice ha ritenuto che l'eventuale annullamento del diniego non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta, non consentendo né la riattivazione del precedente procedimento né l'assegnazione del bene, e ha escluso un rapporto di consequenzialità automatica tra il diniego e il successivo avviso. La mancata impugnazione tempestiva dell'avviso, conosciuto dalla ricorrente anche mediante il deposito in giudizio, ha quindi impedito di contestarne la validità tramite motivi aggiunti. Le censure formulate con memoria dell'1 luglio 2025 contro l'avviso sono state dichiarate inammissibili perché non notificate all'Amministrazione e quindi inidonee a instaurare correttamente il contraddittorio. È stata ritenuta irrilevante la successiva conclusione della gara senza offerte ammissibili, poiché l'avviso aveva comunque introdotto nuove scelte pianificatorie non tempestivamente contestate. Il TAR ha escluso anche la necessità di accertare l'illegittimità del diniego in funzione di una futura domanda risarcitoria, non essendo dimostrati i presupposti della responsabilità né la spettanza del bene. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 Codice della navigazione
istanza di concessione demaniale marittima
La concessione richiesta sulla base di un'istanza individuale è stata superata dal successivo avviso pubblico relativo all'affidamento del medesimo bene.
art. 37 Codice della navigazione
pubblicità ad opponendum su istanza di parte
La procedura attivata mediante istanza individuale è distinta dalla successiva procedura selettiva a evidenza pubblica.
art. 38 Codice della navigazione
La richiesta di anticipata occupazione era collegata all'istanza concessoria, ma non ha impedito il successivo superamento della procedura.
art. 47 Codice della navigazione
Richiamato nell'avviso pubblico per descrivere la precedente decadenza dei rapporti concessori relativi agli specchi acquei.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione dedotta dalla ricorrente non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione dedotto contro il diniego non è stato deciso, essendo il ricorso divenuto improcedibile.
artt. 7, 8, 10-bis e 11 l. 241/1990
Le violazioni procedimentali dedotte sono rimaste assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di imparzialità e al divieto di disparità di trattamento non è stato esaminato nel merito.
artt. 94, 95, 98, 100 e 101 d.lgs. 36/2023
principi generali di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità
Secondo l'avviso pubblico, tali disposizioni erano applicabili alla procedura selettiva per la sola parte relativa ai principi generali e alle norme espressamente richiamate.
Massime di principio
- Quando, dopo il diniego di una concessione demaniale richiesto mediante istanza individuale, l'amministrazione avvia una nuova procedura a evidenza pubblica avente a oggetto il medesimo bene, la nuova procedura può superare quella precedente e rendere improcedibile il ricorso contro il diniego, se l'eventuale annullamento non consentirebbe più alcuna utilità concreta al ricorrente.
- Il diniego di una concessione demaniale e il successivo avviso pubblico per l'affidamento del medesimo bene sono atti autonomi: l'eventuale annullamento del diniego non determina automaticamente la caducazione degli atti successivi.
- La conoscenza, acquisita nel corso del giudizio, di un nuovo avviso pubblico lesivo impone al ricorrente di contestarlo tempestivamente, anche mediante motivi aggiunti notificati all'amministrazione; la mancata impugnazione consolida l'atto e può determinare l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse.
- La successiva conclusione senza aggiudicazione della procedura selettiva non fa venir meno l'improcedibilità del ricorso originario quando l'avviso pubblico abbia comunque introdotto nuove scelte pianificatorie e regolato autonomamente l'assegnazione del bene.
- Non è necessario accertare l'illegittimità dell'atto impugnato in funzione di una futura domanda risarcitoria se il ricorrente non dimostra, in modo concreto, i presupposti della responsabilità amministrativa e la spettanza del bene o dell'utilità finale.
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