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Ordinanza

Ordinanza n. 1495/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il servizio militare ai fini dell’anzianità e del punteggio per l’inserimento nella graduatoria unica regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il periodo di servizio militare prestato dal 10 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996 ai fini dell’anzianità di servizio e del computo del punteggio per l’inserimento nella graduatoria unica regionale. La sentenza, notificata via PEC il 17 aprile 2024, non sarebbe stata impugnata nei termini ed è divenuta irrevocabile. Il ricorrente ha dedotto la totale inerzia dell’amministrazione e ha lamentato che la graduatoria unica definitiva distrettuale per il 2025 lo avrebbe collocato in una posizione nettamente inferiore a quella spettante in applicazione del giudicato. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’ottemperanza entro quindici giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, la rifusione delle spese e la segnalazione alla Corte dei conti. Il TAR ha rilevato la necessità di chiarire sia le ragioni della mancata esecuzione sia la competenza dell’Assessorato Territorio e Ambiente, soccombente nel giudizio civile, rispetto all’Assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, che aveva approvato la graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto un’istruttoria. Ha ordinato al dirigente responsabile del Corpo Forestale della Regione Siciliana presso l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente e al dirigente del Servizio XII del Dipartimento del Lavoro, Impiego, Orientamento, Servizi e Attività formative dell’Assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, entrambi con facoltà di delega, di depositare entro il 10 giugno 2026 una relazione sui fatti di causa, sulle ragioni della mancata esecuzione della sentenza civile, sull’evoluzione dell’iter e sulla rispettiva competenza amministrativa, con eventuale documentazione. Ha invitato il ricorrente a fornire un contributo sulla questione di competenza e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. Ogni determinazione sulle spese è stata rinviata. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, poiché le parti del giudizio di ottemperanza coincidevano con quelle del giudizio civile, salvo il controinteressato individuato.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’attività istruttoria del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all’istruttoria processuale.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all’istruttoria processuale.

Massime di principio

  • Nell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice dell’ottemperanza è rigidamente vincolato al comando contenuto nella pronuncia e non può specificarne o integrarne il contenuto.
  • L’azione di ottemperanza è inammissibile quando la sentenza del giudice ordinario contiene una condanna generica, limitandosi ad accertare l’an della pretesa e rimettendo il quantum a future determinazioni che richiedano un’attività cognitoria.
  • Quando il comando contenuto nella sentenza civile appare completamente formato e non necessita di integrazione cognitoria, il giudizio di ottemperanza può assumere natura assimilabile a un processo esecutivo.
  • Prima di decidere sull’ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria sulle ragioni della mancata esecuzione del giudicato e sulla competenza delle amministrazioni coinvolte nell’attività necessaria a darvi attuazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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