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Sentenza

Sentenza n. 13185/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ed era stato condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di complessivi euro 1.000,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’inadempimento del Ministero, anche perché l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato. In sede di ottemperanza, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire quanto già attribuito dal giudicato, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta nella sentenza da eseguire non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie a renderlo effettivo.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza relativo al titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto, sulla base di tale disposizione, il diritto della docente alla Carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni, verificato dal TAR come decorso prima della proposizione o della decisione del giudizio di ottemperanza, per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo il giudice limitarsi ad assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale.
  • A fronte della deduzione dell’inadempimento da parte del creditore, l’Amministrazione onerata dell’esecuzione deve fornire chiarimenti e indicazioni idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento; la mancata produzione di tali elementi può condurre all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte vittoriosa qualora l’Amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato degli atti e successivamente disposta, su richiesta della parte, in caso di persistente inottemperanza oltre i termini fissati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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