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Sentenza

Sentenza n. 1127/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti e verbali delle prove scritte e orali, graduatoria finale e nomina del vincitore di un concorso pubblico per un posto di Funzionario di Vigilanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti di un concorso pubblico comunale, deducendo, quanto alle prove scritte, la violazione dell’art. 15 del d.P.R. 487/1994 e del regolamento comunale per l’assenza delle firme dei commissari su alcuni atti; la violazione del principio del collegio perfetto; la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, pubblicità e riservatezza; la mancata predeterminazione di sottocriteri e pesi di valutazione; il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; la violazione della lex specialis; l’asserita estraneità delle tracce rispetto alle materie previste dal bando; l’illegittimità delle modalità informatiche di consegna degli elaborati e della pubblicazione nominativa degli esiti; nonché l’illegittimità derivata degli atti successivi. Con i motivi aggiunti hanno impugnato la graduatoria, la nomina del vincitore e gli atti relativi alle prove orali, sostenendo, tra l’altro, l’esistenza di un conflitto di interessi della commissione per la pendenza del ricorso, l’illegittimità dell’ammissione con riserva senza riesame delle prove scritte, la tardiva fissazione dei criteri per la prova orale, la genericità dei criteri, l’illegittima determinazione del voto orale mediante media delle tre risposte, la violazione della par condicio, del giusto procedimento, dell’imparzialità e dell’art. 6-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso dal giudizio la memoria di replica depositata tardivamente dai ricorrenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha poi respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto alle firme, ha ritenuto sufficiente la sottoscrizione del verbale giornaliero da parte di tutti i commissari e del segretario, senza necessità di sottoscrivere ogni documento riproduttivo del contenuto del verbale. Il verbale n. 1, inizialmente pubblicato senza firme, è stato prodotto nella versione sottoscritta ed è assistito da fede privilegiata; il documento sulle tracce riproduceva informazioni già contenute nel verbale n. 2; l’elenco degli ammessi era allegato al verbale n. 3 e non richiedeva autonoma sottoscrizione. Ha ritenuto legittimi i criteri delle prove scritte — pertinenza, completezza, correttezza del linguaggio, originalità e capacità di analisi, capacità di sintesi — giudicandoli ragionevoli e sufficienti, senza necessità di sottocriteri o pesi analitici, e ha considerato il voto numerico adeguatamente motivato se letto insieme ai criteri predeterminati. Ha ritenuto riconducibili le tracce al programma del bando: il PIAO al diritto amministrativo e alla prevenzione della corruzione; la ristrutturazione urbanistica al diritto amministrativo; il whistleblowing alla prevenzione della corruzione e alla privacy. Ha escluso vizi nelle modalità informatiche di consegna, poiché il sistema garantiva tracciabilità, integrità, anonimato fino alla correzione e associazione sicura tra candidato ed elaborato. La pubblicazione nominativa degli esiti non determina, di per sé, l’illegittimità della procedura, restando salva la possibilità di segnalazione alle autorità competenti. La censura di illegittimità derivata è stata dichiarata inammissibile nella parte relativa ad atti futuri e comunque infondata per l’assenza di illegittimità degli atti presupposti. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha escluso che la mera pendenza del ricorso generasse un conflitto di interessi effettivo della commissione; ha ritenuto che l’ammissione con riserva avesse soddisfatto le esigenze cautelari senza imporre il riesame delle prove scritte; ha giudicato tempestiva la fissazione dei criteri della prova orale, avvenuta prima dello svolgimento e della valutazione; ha riconosciuto alla commissione ampia discrezionalità tecnica nella fissazione dei criteri, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità; ha ritenuto legittima la predeterminazione del voto orale mediante media dei punteggi attribuiti alle tre risposte e ha accertato, dal verbale n. 6, l’adempimento delle incombenze relative a quesiti, modalità e durata della prova. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, d.P.R. 487/1994

    Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

    La norma impone la sottoscrizione del verbale giornaliero delle operazioni da parte di tutti i commissari e del segretario, ma non richiede l’autonoma sottoscrizione di ogni documento che riproduca contenuti già riportati nel verbale.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    Impone la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove prima della valutazione concreta; non richiede necessariamente la fissazione di sottocriteri o di pesi numerici per ciascun criterio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Consente di escludere dal giudizio le memorie depositate tardivamente rispetto ai termini processuali.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Il conflitto di interessi deve essere effettivo e concreto; la sola pendenza di un ricorso contro precedenti atti della commissione non determina automaticamente l’obbligo di astensione.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

  • art. 1, comma 7, l. 190/2012

    Richiamato in relazione alla prevenzione della corruzione e alla riconducibilità del whistleblowing e del PIAO alle materie del concorso.

  • d.lgs. 33/2013

    La dedotta violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità per la pubblicazione nominativa degli esiti non determina, di per sé, l’illegittimità della procedura concorsuale.

  • art. 6 d.P.R. 62/2016

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di astensione; il giudice ne esclude l’applicazione in assenza di un conflitto di interessi effettivo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di uguaglianza, senza che il giudice ravvisi una violazione.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento fondano l’obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione, senza imporre criteri meccanicistici o pesi analitici per ogni indicatore.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali è sufficiente che le operazioni della commissione siano documentate in un verbale giornaliero sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario; non è necessaria l’autonoma sottoscrizione di ogni allegato o documento che riproduca contenuti già compiutamente riportati nel verbale.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali è necessaria per garantire imparzialità e buon andamento, ma non impone, salvo specifica previsione normativa o della lex specialis, la fissazione di sottocriteri e di pesi numerici per ciascun criterio. Il voto numerico può essere adeguatamente motivato dalla sua lettura congiunta con criteri previamente stabiliti, ragionevoli e sufficientemente determinati.
  • La materia generale del diritto amministrativo indicata in un bando di concorso può comprendere anche discipline settoriali riconducibili alla medesima branca, quando il bando non abbia previsto una delimitazione chiara e tassativa; la scelta dell’amministrazione è sindacabile solo se manifestamente irragionevole.
  • La fissazione dei criteri di valutazione di una prova concorsuale deve precedere la concreta valutazione della prova stessa; non è necessariamente illegittima la loro determinazione dopo lo svolgimento materiale della prova, purché prima della correzione o valutazione e in un momento non condizionato dall’esito delle prove.
  • La mera pendenza di un ricorso contro gli atti precedentemente adottati da una commissione di concorso non dimostra, di per sé, un conflitto di interessi effettivo dei commissari né determina automaticamente il loro obbligo di astensione; occorrono ulteriori elementi concreti.
  • Le valutazioni e i criteri elaborati da una commissione esaminatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità, senza possibilità di sostituzione del giudizio giudiziale a quello della commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereDecadenza e tardività

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