Sentenza n. 2611/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti - Sez. Lavoro e Previdenza n. 1938/2024 del 25.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito con sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 1938/2024 del 25 novembre 2024, di accreditare € 1.500 sulla Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 1938/2024 del 25 novembre 2024, notificata il 28 luglio 2025, che gli aveva riconosciuto il beneficio annuale di € 500 della Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero ad accreditare l’importo nominale complessivo di € 1.500, senza interessi né rivalutazione. Dedotta la persistente mancata esecuzione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorrente aveva inizialmente adito il TAR Palermo; a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale, ha riassunto il giudizio davanti al TAR Sicilia – Catania. Il Ministero si era costituito nel giudizio originario eccependo l’incompetenza del TAR Palermo. Il ricorrente aveva inoltre chiesto misure per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni: alla data della riassunzione, avvenuta il 19 giugno 2026, il termine era ampiamente decorso dalla notificazione del titolo, e comunque una condizione dell’azione mancante al momento della domanda può sopravvenire sino alla rimessione della causa in decisione. Ha accertato inoltre, sulla base dell’attestazione di segreteria dell’8 ottobre 2025, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, requisito necessario per l’ottemperanza a una sentenza non appartenente alla giustizia amministrativa. Nel merito ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare € 1.500 nominali sulla Carta elettronica del Docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha respinto la richiesta di ulteriori misure ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina di un commissario ad acta; per l’ulteriore inottemperanza ha nominato il responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Le spese, pari a € 552 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 28/07/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto di riassunzione del giudizio è avvenuta il 19 giugno 2026, dopo quasi un anno dall’avvenuta notifica della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro n. 514/2025 del 20/05/2025.
Per agire in ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso esaminato il termine risultava decorso.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Con ordinanza n. 1742 dell’11 giugno 2026 riconosceva sussistere la propria incompetenza, ed individuava quale giudice competente il T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania, presso il quale la causa avrebbe potuto essere riassunta entro il termine perentorio di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa di tale ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
La riassunzione davanti al giudice indicato come competente deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza.
art. 114 c.p.a.
Tenuto conto del fatto che, seppur all’interno della sentenza ottemperanda non è presente una clausola di implementazione delle somme a debito nella misura degli interessi legali sino alla data effettivo soddisfo a tutela del valore reale del credito della ricorrente (in quanto ivi si è ritenuto all’opposto che “gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l’importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell’anno di erogazione ma in quello successivo”), la nomina di un Commissario ad acta tuteli comunque adeguatamente la posizione giuridica del ricorrente, il Collegio respinge la richiesta di adozione di misure ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. d) del codice del processo amministrativo per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata.
Nel caso concreto il giudice ha ritenuto sufficiente, per assicurare l’esecuzione in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e ha perciò respinto la distinta richiesta di misure ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
artt. 26, comma 1, c.p.a. e 93, comma 1, c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Il giudice pone le spese a carico della parte soccombente e dispone la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa secondo le norme richiamate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione deve essere decorso; se non lo era al momento della proposizione della domanda, la condizione dell’azione può sopravvenire fino alla rimessione della causa in decisione.
- L’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario richiede che il titolo sia passato in giudicato.
- Quando il giudice ritiene che la nomina di un commissario ad acta tuteli adeguatamente il creditore in caso di persistente inadempimento, può respingere la richiesta di ulteriori misure ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
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