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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la sentenza di condanna per truffa pronunciata nei gradi di merito. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa, deducendo un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione in tutte le sue forme. Sosteneva che la valutazione della prova posta a base dell'affermazione di responsabilità fosse erronea. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, già disattese con motivazione ritenuta corretta, e che in realtà mirava a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato, senza vizi logici, il compendio probatorio e la sostanziale disponibilità da parte della ricorrente del conto telefonico su cui erano confluite le somme illecitamente sottratte, applicando una massima di अनुभवio secondo cui, nella truffa, chi percepisce il profitto fraudolento è normalmente anche autore della condotta decettiva, salvo elementi concreti di segno contrario. Tali elementi contrari non erano stati dedotti.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa può essere provata anche tramite inferenze logiche e massime di esperienza: la percezione del profitto illecito da parte dell'imputato è un dato normalmente indicativo della sua partecipazione alla condotta decettiva, salvo prova di un intervento autonomo di terzi o di una diversa catena causale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni di merito già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito, quando la censura sostanzialmente solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La denuncia di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata abbia dato conto, con argomentazioni non illogiche, degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità.
  • In tema di truffa, il fatto che l'imputato sia destinatario del profitto illecito costituisce un elemento indiziario rilevante e normalmente coerente con la riferibilità a lui della condotta decettiva, secondo un criterio di normalità causale.
  • Tale inferenza non comporta inversione dell'onere della prova: può essere superata solo da allegazioni specifiche, concrete e logicamente compatibili con un diverso quadro fattuale, idonee a spezzare il nesso tra percezione del profitto e autore della frode.
  • In assenza di elementi concreti che prospettino l'intervento autonomo di terzi o una mera intestazione formale del mezzo di pagamento o del rapporto utilizzato per l'accredito, il giudice può desumere la responsabilità dell'imputato dal compendio indiziario valorizzato in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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