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Sentenza

Sentenza del 12/10/2020 n. 5313 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Sisma - Richiesta rimborso Irpef - L'Anagrafe tributaria è conoscenza dei soggetti che hanno pagato - Diniego - Illegittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il diniego dell'Amministrazione è stato dichiarato illegittimo. Il giudice ha stabilito che, essendo i versamenti riscontrabili nell'Anagrafe tributaria dell'Amministrazione, quest'ultima deve riconoscere il diritto al rimborso (o riesaminare positivamente le domande) e procedere alla liquidazione delle somme dovute in conformità all'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 e alla giurisprudenza richiamata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

i contribuenti hanno chiesto il rimborso del 90% delle imposte IRPEF pagate per gli anni 1990-1992 ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. 27 dicembre 2002, n. 289. L'Amministrazione ha negato il rimborso sostenendo di non essere certa che i versamenti richiesti a rimborso siano realmente stati effettuati. Il giudice ha ritenuto che tale ragione non fosse fondata perché gli importi versati risultano dalla consultazione dell'Anagrafe tributaria in possesso dell'Ente impositore, perciò l'Amministrazione non può rifiutare il rimborso invocando incertezza sui pagamenti.

Norme richiamate

  • Art. 9 comma 17 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    norma che riconosce il rimborso parziale (90%) dell'IRPEF pagata dai soggetti colpiti dal sisma del 1990; interpretata come diritto del contribuente a ottenere il rimborso se risultano i versamenti nelle banche dati fiscali

  • Art. 1 comma 665 L. di stabilità 2015 n. 190/2014

    richiamata quale riferimento normativo collegato alle modalità di gestione/attuazione di rimborsi o rettifiche fiscali (nel contesto, non modifica il principio sull'accertabilità dei versamenti tramite Anagrafe tributaria)

  • Cass. Civ. n. 20641/2007

    giurisprudenza richiamata a supporto del principio che l'Anagrafe tributaria costituisce fonte conoscitiva degli importi versati e può essere utilizzata per accertare l'effettivo pagamento da parte del contribuente

Massime di principio

  • Se i versamenti fiscali risultano dall'Anagrafe tributaria in possesso dell'Amministrazione, quest'ultima non può rifiutare un rimborso invocando l'incertezza sull'avvenuto pagamento.
  • L'Anagrafe tributaria ha valore probatorio significativo: l'Amministrazione deve consultare e utilizzare i propri archivi prima di rigettare domande di rimborso relative ad anni precedenti.
  • In caso di diniego basato su presunta mancata prova del versamento, il contribuente può chiedere al giudice l'annullamento del diniego e l'accertamento del diritto al rimborso, facendo leva sui dati dell'Anagrafe.
  • Per pratiche analoghe è opportuno che il contribuente indichi e, se possibile, produca gli elementi che consentano di rintracciare i versamenti (es. estremi dei modelli di versamento); tuttavia l'onere di verifica grava sull'Amministrazione quando i dati sono nelle sue banche dati.
  • La giurisprudenza consolidata conferma che le scritture e banche dati fiscali interne all'Amministrazione possono sostituire o coadiuvare la prova documentale apportata dal contribuente per l'accertamento dei pagamenti.

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