Ordinanza n. 1737/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, mancata ammissione alla prova pratica e orale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, indetto con D.D. 2939 del 09.10.2025, classe di concorso B015, Regione Abruzzo la cui prova scritta – oggetto di contestazione – è stata sostenuta dal ricorrente per la Classe di Concorso B015 “Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”,” in data 01 dicembre 2025, turno pomeridiano, a causa della illegittimità della stessa per la presenza di due quesiti errati, come meglio argomentato nel seguito del presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla prova pratica e orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, conseguente alla prova scritta per la classe di concorso B015
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la mancata ammissione alla prova pratica e orale del concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B015, Regione Abruzzo. Ha dedotto l'illegittimità della prova scritta sostenuta il 1° dicembre 2025, turno pomeridiano, per la presenza di due quesiti asseritamente errati, chiedendo l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare. L'Amministrazione resistente ha depositato una relazione, le cui argomentazioni sono state valutate dal Tribunale ai fini del fumus boni iuris. Il TAR ha inoltre dato atto della possibile improcedibilità del ricorso, riservando ogni decisione sul punto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non apparisse prima facie assistito dalla necessaria verosimiglianza, anche alla luce delle argomentazioni svolte dall'Amministrazione nella relazione depositata. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che dalle prospettazioni del ricorrente non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di esito positivo del giudizio, restava possibile disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Ogni decisione, compresa quella sulla possibile improcedibilità, è stata lasciata impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la valutazione e la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205
È indicato quale fonte regolatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente; il testo dell'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
D.D. 2939 del 09.10.2025
È indicato quale atto di indizione del concorso; il testo dell'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza prima facie di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l'istanza.
- Non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile quando, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, siano ancora concretamente praticabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie idonee a reintegrare la posizione del candidato.
Come è indicizzato
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