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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40560/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 23/04/2025, deducendo un unico motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo assolutamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già congruamente motivato sia sulla pena sia sul diniego delle attenuanti generiche. Nel ricorso, inoltre, non erano state neppure indicate le ragioni per cui la decisione di appello sarebbe stata affetta da evidenti vizi di motivazione sui punti contestati.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è connotato da genericità assoluta e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Chi deduce vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve indicare puntualmente le ragioni per cui la decisione di merito sarebbe affetta da manifeste carenze logiche o giuridiche; una censura meramente assertiva non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, nella misura equitativamente stabilita dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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